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Sez. 2, Sentenza n. 5747 del 07/11/1979 (Rv. 402372 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE IN ATTI SUCCESSIVI ALLA COMPARSA DI RISPOSTA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/402372-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RICONVENZIONALE - PROPOSIZIONE IN ATTI SUCCESSIVI ALLA COMPARSA DI RISPOSTA - INAMMISSIBILITA.*

Le domande riconvenzionali debbono essere proposte, a pena di inammissibilita, con la comparsa di risposta, ai sensi dell'art 167 cod proc civ, che ne preclude la proponibilita nell'ulteriore corso del giudizio, a meno che la controparte non abbia accettato il contraddittorio su di esse. (Conf 4088/77, mass n 387773).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)