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Sez. 3, Sentenza n. 12596 del 16/10/2001 (Rv. 549659 - 01)

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale - Nullità - Costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale anche se per far valere la nullità - Sanatoria "ex tunc".
Stato
decisa il 2001-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/549659-01

AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE

La nullità della notificazione del ricorso per cassazione in quanto eseguito presso l'avvocatura distrettuale anziché presso l'avvocatura generale resta sanata con effetto "ex tunc" quando l'Avvocatura Generale siasi costituita anche se per far valere la nullità della notifica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)