Sez. 3, Sentenza n. 12596 del 16/10/2001 (Rv. 549659 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE | Ricorso per cassazione - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale - Nullità - Costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale anche se per far valere la nullità - Sanatoria "ex tunc".
AVVOCATURA DELLO STATO - NOTIFICAZIONE
La nullità della notificazione del ricorso per cassazione in quanto eseguito presso l'avvocatura distrettuale anziché presso l'avvocatura generale resta sanata con effetto "ex tunc" quando l'Avvocatura Generale siasi costituita anche se per far valere la nullità della notifica.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)