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Sez. 3, Sentenza n. 3749 del 27/03/1987 Ud. (dep. 27/03/1987) Rv. 175444 - 01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ - PUTATIVITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: RAGIONAMENTO "A POSTERIORI".*
Stato
decisa il 1987-03-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175444-01

REATO - CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE - STATO DI NECESSITÀ - PUTATIVITÀ - APPLICABILITÀ - LIMITI - FATTISPECIE: RAGIONAMENTO "A POSTERIORI".*

L'esimente dello stato di necessità può essere invocata anche da chi agisca nell'erronea convinzione di trovarsi in uno stato di assoluto bisogno, sempre che tale convinzione sia logicamente scusabile. (fattispecie relativa ad annullamento per vizio di motivazione, poiché, trattandosi di "stato di necessità putativo", cioè presunto o immaginario, l'indagine doveva essere rivolta più allo stato d'animo dei ricorrenti che all'obiettiva realtà dei fatti, mentre i giudici di merito avevano costruito un ragionamento "a posteriori", omettendo il giudizio sulla esistenza della esimente prima che i fatti fossero commessi). (Conf mass n 164030; (Conf mass n 114273; (Conf mass n 105562).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 54 CORTE COST., Cod. Pen. art. 59

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)