Sez. 2, Sentenza n. 6396 del 10/12/1979 (Rv. 403125 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - PRESCRIZIONI IRCA L'INDICAZIONE DEI TESTIMONI E LE MODALITA DI DEDUZIONE DELLA PROVA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO DI) - RISPOSTE DEI TESTIMONI - INDICAZIONE DELLE PERSONE DA ESAMINARE (LISTA TESTIMONIALE) - IN GENERE - PRESCRIZIONI IRCA L'INDICAZIONE DEI TESTIMONI E LE MODALITA DI DEDUZIONE DELLA PROVA - INOSSERVANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - ESCLUSIONE - DEDUZIONE IN SEDE DI IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
Le prescrizioni circa l'indicazione dei testimoni e le modalita di deduzione della prova testimoniale non sono giustificate da motivi di ordine pubblico, ma sono stabilite a tutela degli interessi della altra parte: ne consegue che le eventuali nullita e decadenze non sono rilevabili d'ufficio, ne possono essere dedotte in Sede di impugnazione dalle parti che vi abbiano anche solo implicitamente rinunciato, facendo acquiescenza al momento del compimento dell'atto istruttorio. (Conf 361/73, mass n 362306).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)