Sez. 6, Sentenza n. 3148 del 15/10/1996 Cc. (dep. 10/12/1996) Rv. 206496 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO | Sequestro preventivo di un immobile - Trascrizione del provvedimento - Legittimità - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - OGGETTO
Il provvedimento di sequestro preventivo di un immobile non può essere trascritto nei registri immobiliari; tale formalità, infatti, esula dalle previsioni normative che disciplinano l'istituto, mentre è prevista in tema di sequestro conservativo attese le sue peculiari finalità di conservazione del patrimonio dell'imputato a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)