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Disposizioni in materia di finanza locale

Testo in vigore al

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

2. Tale ammontare sara', ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

3. I versamenti verranno effettuati con modalita' da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 2

1. A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' abrogato l'art. 1 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261.

2. Qualora l'ammontare del provento previsto dall'articolo precedente sia inferiore alla somma riscossa dal Comune nell'anno 1951 per i nove decimi dell'imposta generale sull'entrata sui bestiame bovino, ovino, suino ed equino e sui vini, mosti ed uve da vino, la differenza, per il primo biennio di applicazione della presente legge, sara' integrata a carico del bilancio dello Stato.

3. Con gli stessi decreti previsti nell'art. 1 saranno stabilite le modalita' concessive della integrazione.

4. Per le carni consumate in Comuni diversi da quelli di macellazione, l'imposta generale sull'entrata si riscuote nel Comune di consumo.

Art. 3

1. A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita ai Comuni montani ed a quelli situati nelle piccole isole una quota pari all'1 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

2. A decorrere dal 1 gennaio 1962, su tale quota e' attribuita ai singoli Comuni contemplati dal comma precedente una somma pari a quella spettante per l'anno 1961. L'eventuale somma residua verra' ripartite tre gli stessi Comuni proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

3. Sono da considerare Comuni montani i Comuni censuari il cui territorio abbia un'altitudine minima non inferiore a metri 600 sul livello del mare, ovvero un dislivello non inferiore a metri 600 tra l'altitudine minima e quella massima, sempre che il reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non sia maggiore di lire duecento.

4. Sono da considerare piccole isole quelle la cui superficie non sia superiore a 30.000 ettari ed il cui territorio abbia un reddito imponibile medio per ettaro censito, risultante dalla somma del reddito dominicale e del reddito agrario, determinati a norma del regio decreto-legge 1 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, non maggiore di lire duecento.

5. L'elenco dei Comuni montani e di quelli situati in piccole isole di cui sopra, e' stabilito e tenuto aggiornato dalla Commissione censuaria centrale, la quale ha facolta' di escludere dal conteggio del reddito medio le qualita' di coltura il cui reddito complessivo dominicale ed agrario sia superiore a lire mille. La predetta Commissione ha facolta' di includere nell'elenco stesso anche i Comuni censuari limitrofi ai precedenti, quando abbiano pari condizioni economico-agrarie.

Art. 4

1. A decorrere dal 1 gennaio 1952, e' attribuita alle Province una quota pari al 2.50 per cento del provento complessivo dell'imposta
generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.

2. Tale ammontare sara' ripartito tra le Province proporzionalmente
alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.

3. I versamento versamenti verranno effettuati con modalita' da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.

Art. 5

1. La misura dei contributi previsti nelle tabelle allegate alle leggi 24 aprile 1941, n. 392, e 29 novembre 1941, n. 1405, e' aumentata di sessanta volte con decorrenza dal 1 gennaio 1952.

2. A decorrere dal 1 luglio 1952, viene trasferito a carico del bilancio dello Stato l'onere delle Province riguardante l'accasermamento delle Forze di Polizia ed il relativo servizio viene assunto direttamente dallo Stato a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

1. A decorrere dal 1 luglio 1952, cessa di aver vigore l'art. 10 del decreto legislativo 29 marzo 1947, n. 177.

2. In favore dei Comuni dove trovansi le sorgenti di acque da tavola minerali e naturali, anche se artificialmente gassate, e non formanti oggetto di monopolio di Stato, e' autorizzata la imposizione di uno speciale diritto, non superiore al 3 per cento del valore, all'atto dell'asportazione.

Art. 7

1. Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 26 marzo 1948, n. 261, e' sostituito dal seguente:
Il 67 per cento del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, sui giuochi e trattenimenti di qualunque genere e sulle scommesse e' devoluto ai Comuni nei quali i diritti stessi vengono riscossi, al netto degli aggi spettanti all'ente incaricato dell'accertamento, liquidazione, riscossione e riparto dei diritti medesimi, da determinarsi in base a convenzione.35

Art. 8

1. A decorrere dal 1 gennaio 1952, l'imposta su le industrie, i commerci, le arti e le professioni, applicata ai redditi immediatamente superiori al minimo imponibile, risultante ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, non puo' essere inferiore all'ammontare dell'imposta di patente stabilita per la prima categoria di contribuenti.

Art. 9

1. Il quinto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Puo' infine, in casi eccezionali, autorizzare ulteriori aumenti di imposte, tasse e contributi, comprese le imposte di consumo fino al limite del 50 per cento delle tariffe massime, nonche' ulteriori eccedenze delle sovrimposte fondiarie nella misura strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio".
Il sesto comma dell'art. 332 della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Per i Comuni con popolazione fino a ventimila abitanti, che non siano capoluoghi di provincia, le attribuzioni della Commissione centrale per la finanza locale sono demandate alla Giunta provinciale amministrativa".

Art. 10

1. L'art. 20 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"I Comuni sono autorizzati a riscuotere imposte di consumo sui seguenti generi: bevande vinose, acquaviti, liquori, alcool, estratti ed essenze (anche non contenenti alcool) per la preparazione di liquori secchi e dolcificati e di sciroppi, acque gassate, acque minerali da tavola naturali ed artificiali, bevande gassate non alcooliche, sciroppi, estratti, polveri, essenze e conserve di ogni specie per preparare bevande non alcooliche, polveri per acque da tavola, carni, pollame, conigli e cacciagione, pesce fresco, pesce comunque conservato, dolciumi, cacao e cioccolato, formaggi e latticini, burro e suoi surrogati, profumerie e saponi fini, gas luce e gas in bombole per illuminazione, riscaldamento ed usi domestici, energia elettrica, materiali per costruzioni edilizie, mobili, dischi per grammofoni e pelliccerie.
I Comuni non possono aumentare le aliquote previste per i generi di cui al comma precedente, se prima non hanno applicato l'imposta di consumo, con le aliquote indicate nell'art. 95, sui generi seguenti: articoli sportivi; calzature; carrozzelle per bambini; carta; cartoncini, cellophane, lavori di carta, di cellophane e di cartone; commestibili diversi; coperture e camere d'aria di gomma; cucine e stufe a gas; cucine, fornelli, forni e stufe elettrici; fiori; ghiacciaie e frigoriferi; giocattoli e in genere oggetti per giuochi e divertimenti; materiali elettrici; oggetti d'oro, d'argento e preziosi in genere; orologeria; pelletterie in genere; stoffe per arredamenti, tappeti, arazzi, guide, zerbini e simili, terracotta, maiolica e porcellana in lavori; tessuti e generi di abbigliamento; utensili ed apparecchi per i servizi domestici e simili; vetri e cristalli in lavori. Nell'applicazione delle imposte di consumo su detti generi possono essere comprese tutte o solo alcune delle qualita' dei generi stessi. In ogni caso non possono essere oggetto d'imposizione i seguenti generi: pane, paste e farine alimentari, riso, legumi secchi, latte, uova, ortaggi freschi (ad eccezione dei funghi e tartufi), frutta fresca; carte medicinali, carta e cellophane da involgere e sacchi di carta e di cellophane senza pubblicita', carta in bobine per stampa di giornali, quaderni e carta per quaderni scolastici, pubblicazioni di carattere scolastico, educativo, scientifico, politico, religioso, culturale; oggetti di vetro stampato ed anche soffiato e di terracotta e maiolica che non rivestono pregio commerciale od artistico; coperture e camere d'aria di gomma per biciclette; tessuti di cotone e di canapa grezzi o candeggiati; zoccoli da lavoro, calzature estive e invernali di tela gommata, scarponi da lavoro, calzature inchiodate; lampadine elettriche sino a 100 watt; macchine da cucire e da maglieria di uso domestico.
I Comuni provvedono all'applicazione ed alla riscossione delle imposte suindicate secondo le norme del presente testo unico e del relativo regolamento, nonche' di quelle che potranno essere stabilite nei regolamenti locali".

Art. 11

1. L'art. 22 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'applicazione delle imposte deve essere contenuta entro i limiti indicati nella tariffa di cui all'art. 95. L'imposta puo' essere graduata per uno stesso genere di merci o derrate secondo la qualita' ed il pregio di esse. Per le imposte sul vino, mosto ed uva fresca si deve sempre osservare la proporzionalita' stabilita dalla tariffa anzidetta. Le tariffe devono essere adottate senza limiti di tempo, e non possono essere modificate che mediante deliberazione del competente organo comunale debitamente approvata. Per le imposte stabilite sul valore, questo e' determinato, nell'ottobre di ogni anno, sulla media dei prezzi dei dodici mesi precedenti, da una Commissione provinciale nominata dal Prefetto e composta di sette membri come appresso indicati:

  1. 1) l'intendente di finanza, Presidente;

  2. 2) un rappresentante del Comune capoluogo, designato dal Consiglio comunale;

  3. 3) due rappresentanti degli altri Comuni della provincia, designati dal Consiglio provinciale;

  4. 4) un rappresentante della. Camera di commercio, designato dalla Presidenza della Camera;

  5. 5) un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale;

  6. 6) un rappresentante dell'Ispettorato provinciale agrario.

Il capo-ufficio statistica della Camera di commercio assolve le funzioni di segretario della Commissione. La suddetta determinazione puo' essere fatta per gruppi di Comuni, secondo le condizioni locali di produzione e di commercio. Sulla base dei valori come sopra determinati e delle aliquote fissate nella tariffa, il Comune stabilisce in cifra concreta l'aliquota dell'imposta per unita' di misura, applicabile dal successivo primo gennaio di ciascun anno. Nel caso di determinazione di valori non corrispondenti alla realta' di mercato, il Comune puo' ricorrere al Ministro per le finanze per ottenere la rettificazione delle determinazioni stesse.

Art. 12

1. Il n. 2 dell'art. 30 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia, e ricavato dalle uve dei propri fondi o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se altrove, quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi per regolamento. L'esenzione compete in ragione di un litro al giorno per il produttore e per ogni membro della sua famiglia".
Allo stesso art. 30 e' aggiunto il seguente comma:
"E' tollerata la introduzione nel territorio del Comune, senza pagamento di imposta, di quantita' dei seguenti generi provenienti da altri Comuni e dall'estero, portati a mano, nei limiti massimi appresso indicati:
bevande alcooliche e sciroppi sino a mezzo litro:
vino, acque gassate, bevande gassate ed acque minerali sino ad un litro;
estratti, essenze, conserve e polveri per preparare bevande alcooliche e non alcooliche sino a 200 grammi".