Sez. 1, Sentenza n. 5357 del 17/11/1978 (Rv. 395127 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - DANNI AL BAGAGLIO REGISTRATO - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE EX ART 22 DELLA CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1922 - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - DI COSE - RESPONSABILITA DEL VETTORE - IN GENERE - DANNI AL BAGAGLIO REGISTRATO - LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA - ESCLUSIONE EX ART 22 DELLA CONVENZIONE DI VARSAVIA DEL 12 OTTOBRE 1922 - PRESUPPOSTI - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Ai fini dell'esclusione della limitazione della responsabilita del settore per danni al bagaglio registrato, stabilita dall'art 22 della convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1922, nel testo modificato dal protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, e necessaria la sussistenza di entrambi i requisiti previsti dall'art 25 della stessa convenzione e, quindi, sia della coscienza della probabilita del danno, sia della temerarieta della condotta. Incensurabile, pure sotto il profilo del vizio di motivazione, e peraltro la decisione del giudice di merito, che, dopo avere identificato anche nominatim il requisito della coscienza della probabilita del danno, dia atto della esistenza dell'altro requisito mediante l'esposizione e la valutazione negativa di concreti comportamenti, cui l'attributo di "temerari" risulta attribuito, se non espressamente, nella piu chiara Forma implicita.*
Riferimenti normativi: Legge 19/05/1932 num. 841 CORTE COST., Legge 03/12/1962 num. 1832 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)