Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 11556 del 06/06/2016 (Rv. 640049 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Agevolazione prima casa - Condizione ostativa secondo la disciplina vigente "ratione temporis" - Qualificazione di lusso - Superficie utile - Determinazione - Condizioni - Prova contraria - Onere a carico del contribuente - Rilevanza dei dati catastali - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di IVA, il calcolo della superficie utile di un immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato "di lusso" e, quindi, escluso dai benefici per l'acquisto della prima casa ai sensi della Tabella A, Parte II, n. 21, del d.P.R. n. 633 del 1972, nel testo in vigore "ratione temporis", anteriormente alle modifiche di cui al d.lgs. n. 175 del 2014, va compiuto ai sensi dell'art. 6 del d.m. Lavori Pubblici n. 1072 del 1969, a prescindere dalla conformitĂ dei relativi ambienti alle prescrizioni contenute nel regolamento edilizio comunale sotto il profilo dell'altezza minima, rilevando unicamente la loro marcata potenzialitĂ abitativa al momento dell'acquisto, in coerenza con l'apprezzamento del mercato immobiliare, e spettando al contribuente, a fronte dell'irrilevanza del mero dato catastale, l'onere di provare, mediante idonea documentazione tecnica, l'inutilizzabilitĂ a scopo abitativo dei vani in questione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST., Decr. Minist. Lavori pubblici 02/08/1969 num. 1072, Decreto Legge 12/09/2013 num. 104 art. 26, Legge 08/11/2013 num. 128, Decreto Legisl. 14/03/2011 num. 23 art. 10, Decreto Legisl. 21/11/2014 num. 175 art. 33
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)