Sez. 1, Sentenza n. 2932 del 19/03/1991 (Rv. 471328 - 01)
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere | Assegno di divorzio e di contributo per il mantenimento del figlio - Statuizione del giudice - Contenuto - Obbligo di pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa coniugale - Ammissibilità.
Famiglia - Matrimonio - Scioglimento - Divorzio - Obblighi - Verso l'altro coniuge - Assegno - In genere
In tema di assegno di divorzio e di contributo per il mantenimento del figlio è legittima la statuizione del giudice del merito che disponga a carico dell'ex coniuge obbligato il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori relativi alla casa familiare a titolo di contributo per il mantenimento del figlio ed a titolo di assegno divorzile, in quanto il sistema di individuazione e di aggiornamento dell'equo canone rende certa e facilmente valutabile monetariamente l'obbligazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 155 CORTE COST., Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)