Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 17 dicembre 1975, causa 93/75
Epigrafe
Nel procedimento 93-75,
avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi, nella causa dinanzi ad essa pendente tra
ADLERBLUM JACOB, residente in Parigi,
e
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIÉS, région de Paris,
domanda vertente sulla questione del se la pensione versata da uno Stato membro ad un cittadino di un altro Stato membro, a titolo di riparazione dei danni causati dalle persecuzioni razziali, abbia o meno carattere assistenziale,
LA CORTE,
composta dai signori: R. Lecourt, presidente; H. Kutscher, presidente di sezione; A. M. Donner, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, M. Sørensen e Mackenzie Stuart, giudici;
avvocato generale: A. Trabucchi,
cancelliere: A. Van Houtte,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
I fatti della causa, lo svolgimento del procedimento e le osservazioni presentate in forza dell'art. 20 del protocollo dello statuto della Corte di giustizia delle CC.EE., si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti ed il procedimento
paragrafo 1
Il sig. Jacob Adlerblum, cittadino francese, percepisce dal 1o febbraio 1974 una pensione di vecchiaia per inabilità al lavoro.
paragrafo 2
Il 21 ottobre 1974, egli chiedeva alla Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de la région de Paris una maggiorazione della pensione di vecchiaia per coniuge a carico, prevista dall'art. L. 339 del code de la sécurité sociale e dal decreto 4 aprile 1964, n. 64-307, che abroga e sostituisce con regolamenti l'art. L. 340 di detto code.
paragrafo 3
La Commission de recours gracieux de la Caisse, con decisione 24 marzo 1975, respingeva tale domanda.
paragrafo 4
La decisione di detta Commission fa leva sull'art. 71, § 6 del decreto 29 dicembre 1945, n. 45-0179 che recita:
paragrafo 5
«Ai fini dell'assegnazione della maggiorazione di cui all'art. L. 339 del code de la securité sociale ed al decreto 4 aprile 1964, viene considerato a carico il coniuge le cui risorse personali, valutate in base ai criteri stabiliti dal decreto 1o aprile 1964, n. 64-300, aumentate di un importo pari all'ammontare della maggiorazione prevista dal predetto decreto 4 aprile 1964, non superino la cifra massima delle risorse fissata per l'attribuzione alle persone sole dell'assegno di vecchiaia dei lavoratori subordinati.»
paragrafo 6
In data 1o febbraio 1974, la cifra massima delle risorse ai fini dell'attribuzione di detto assegno era di FF 6400, all' anno e la maggiorazione prevista dal decreto 4 aprile 1964, n. 64-307, di FF 2450 all'anno. Orbene, la sig.ra Adlerblum, in forza del provvedimento 13 luglio 1962, dell'ufficio pensioni del Land della Renania del Nord-Westfalia (Repubblica federale di Germania), percepisce, a termini della legge federale 29 giugno 1956 (Bundesgesetz zur Entschädigung fiir Opfer der nationalsozialistischen Verfolgung — Bundesentschàdigungsgesetz), una pensione a titolo di riparazione dei danni causati dalle persecuzioni razziali, pari a FF 10915,32 all' anno; le risorse personali della Adlerblum superano quindi l'ammontare massimo di 3950 FF, fissati in conformità al decreto 29 dicembre 1945.
paragrafo 7
Il 6 maggio 1975, l'Adlerblum impugnava tale decisione avanti la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi. Egli ha tra l'altro fatto presente in tale sede che la pensione versata a sua moglie, a titolo di riparazione dei danni causati dalle persecuzioni, va assimilata ai sussidi di carattere assistenziale e non dev'essere quindi computata nel calcolo delle risorse contemplato dal decreto 1o aprile 1964.
paragrafo 8
Ritenendo che per risolvere la questione sottopostale fosse necessario accertare se la pensione versata dalla Repubblica federale di Germania alla sig.ra Adlerblum abbia o meno carattere assistenziale, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole di Parigi, con provvedimento 2 luglio 1975, ha sospeso il procedimento fino a che la Corte di giustizia non si sia pronunziata, in via pregiudiziale, sulla seguente questione:
paragrafo 9
Se, con il provvedimento da esso adottato il 13 luglio 1962, in conformità all'art. 295 della legge federale 29 giugno 1956, il Land della Renania del Nord-Westfalia abbia concesso alla sig.ra Adlerblum un sussidio di carattere assistenziale.
paragrafo 10
La decisione della Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale di Parigi è stata registrata nella concelleria della Corte il 2 settembre 1975.
paragrafo 11
A norma dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle CC. EE., osservazioni scritte sono state depositate il 18 settembre 1975 dalla Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, convenuta nella causa principale; il 7 ottobre, dall'Adlerblum, attore nella causa principale, ed il 4 novembre dalla Commissione delle Comunità europee.
paragrafo 12
La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Osservazioni scritte presentate alla Corte
paragrafo 1
Il sig. Adlerblum, attore nella causa principale, sostiene che alla prestazione di cui trattasi va riconosciuta natura assistenziale, in particolare per i seguenti motivi:
paragrafo 2
a) dallo spirito come dalla lettera della legge tedesca 29 giugno 1956, si arguisce che essa mira a riparare esclusivamente i danni alla vita, all'incolumità fisica, alla salute od alla libertá dei beneficiari che sono a carico della società;
b) la riparazione poteva essere erogata sotto forma di indennità una tantum o di un sussidio temporaneo, come pure di pensione; quest'ultima forma non può venir assimilata ad un utile o ad un reddito, conseguente in genere ad una alienazione o ad un investimento;
c) sussiste una stretta connessione tra la pensione e le prestazioni della previdenza sociale dei pubblici dipendenti, che ne condizionano la maggiorazione;
d) benché, ai fini della pensione di cui trattasi, i cittadini tedeschi che hanno acquistato la cittadinanza francese dopo il 1945 siano a carico della Repubblica federale di Germania, coloro che hanno ottenuto la naturalizzazione prima della guerra possono fruire, in Francia, di sussidi di carattere indiscutibilmente assistenziale.
paragrafo 3
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés di Parigi, convenuta nella causa principale, osserva che l'art. 3 del decreto 1o aprile 1964 n. 64-300, cui si richiama l'art. 71 del decreto 29 dicembre 1945 per la valutazione delle risorse, contiene un elenco tassativo delle prestazioni, indennità e assegni di cui non si tiene conto nella valutazione delle risorse. La pensione di cui trattasi non figura in detto elenco e va quindi presa in considerazione.
paragrafo 4
La Commissione delle Comunità europee osserva che scaturisce dal suo stesso contesto che la questione sottoposta alla Corte di giustizia non si riferisce all'interpretazione, né alla validità d'un atto comunitario. Anche, se per non cadere in un formalismo incompatibile con l'indole del sistema delle questioni pregiudiziali, si volessero cercare nella decisione della Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale di Parigi, le disposizioni del diritto comunitario la cui interpretazione viene richiesta alla Corte, si dovrebbe constatare che in essa non viene invocata alcuna disposizione comunitaria.
paragrafo 5
I soli atti comunitari che possono aver rilevanza nella controversia principale sono i regolamenti del Consglio 14 luglio 1971, n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati ed ai loro familiari che si spostano nell'ambito della Comunità (GU n. L 149, pag. 2) e 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU n. L 74, pag. 1). Riguardo a tali testi si deve osservare che la pensione erogata alla sig.ra Adlerblum, se costituisce riparazione dei danni causati dalle persecuzioni, è esclusa dall'ambito di applicazione dei regolamenti comunitari, dato che l'art. 4, n. 4, del regolamento n. 1408/71 dispone che quest'ultimo «non si applica né … né ai regimi di prestazioni a favore delle vittime della guerra o delle sue conseguenze …»; se la pensione di cui trattasi rappresenta una prestazione della previdenza sociale, a norma dell'art. 3 del decreto francese 1o aprile 1964, n. 64-300, essa va presa in considerazione ai fini della valutazione delle risorse di colui che chiede la maggiorazione della pensione.
paragrafo 6
È quindi manifesto che, nel presente procedimento, si tratta di interpretare la legislazione francese od anche di risolvere un caso concreto. Secondo la costante giurisprudenza della Corte, questa non è competente a pronunciarsi su una siffatta questione.
paragrafo 7
In conclusione, la Commissione propone che la questione sottoposta alla Corte di giustizia venga risolta così come segue:
paragrafo 8
La questione del se una pensione tedesca costituisca o meno un sussidio di carattere assistenziale, alla luce della legislazione francese, non rientra nella competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, nell'ambito del procedimento ex art. 177 del trattato CEE, dato che nel caso di specie non si pone né una questione d'interpretazione del trattato CEE, né una questione d'interpretazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie.
SENTENZA › In fatto › III — Fase orale
paragrafo 1
La Commissione rappresentata dal prorio consigliere giuridico, sig.na Marie-José Jonczy, ha svolto osservazioni orali all'udienza del 10 dicembre 1975.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 16 dicembre 1975.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con provvedimento 2 luglio 1975, pervenuto in cancelleria il 2 settembre successivo, la Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale di Parigi ha sottoposto a questa Corte, in forza dell'art. 177 del trattato CEE, una questione relativa alla definizione, rispetto alla legislazione francese, della natura giuridica di un atto adottato dalle autorità della Repubblica federale di Germania a norma della legge federale sulle riparazioni (Bundesentschädigungsgesetz) 29 giugno 1956.
punto 2
Risulta dal fascicolo che all'attore nella causa principale, il quale percepisce una pensione di vecchiaia a carico della Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés è stata rifiutata la maggiorazione della pensione per coniuge a carico, in considerazione della circostanza che la moglie percepisce una pensione erogatale dal Land della Renania del Nord-Westfalia, in forza della predetta legge della Repubblica federale di Germania.
punto 3
Ad avviso dell'attore nella causa principale, tale pensione, versata a titolo di riparazione dei danni subiti da sua moglie in conseguenza delle persecuzioni razziali, va assimilata a sussidi di carattere assistenziale e, in quanto tale, essa non va computata nel calcolo delle risorse ai fini dell'assegnazione della richiesta maggiorazione della pensione.
punto 4
Da quanto precede si evince che la questione di cui è causa, sollevata dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale — in quanto consistente nella definizione, rispetto alla legislazione previdenziale francese, della natura giuridica di una prestazione attribuita in forza della legge tedesca sulle riparazioni — dipende esclusivamente dal diritto nazionale ed esula quindi dalla competenza di questa Corte.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
paragrafo 1
5/6 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato nel corso della causa pendente dinanzi alla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE,
statuendo sulla questione sottopostale dalla Commission de première instance du contentieux de la sécurité sociale di Parigi con provvedimento 2 luglio 1975, afferma per diritto:
La Corte non è competente a statuire in via pregiudiziale sulla questione della definizione, rispetto alla legislazione previdenziale francese, della natura giuridica di una prestazione attribuita in forza della legge tedesca sulle riparazioni (Bundesentschädigungsgesetz).
Firme
Lecourt
Kutscher
Donner
Mertens de Wilmars
Pescatore
Sørensen
Mackenzie Stuart
Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 dicembre 1975.
Il cancelliere
A. Van Houtte
Il presidente
R. Lecourt