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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2901 del 31/01/2019 (Rv. 652337 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE | Appello dell'amministrazione finanziaria - Sottoscrizione da parte del funzionario - Difetto di legittimazione processuale - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652337-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - ATTO DI APPELLO - IN GENERE

In tema di processo tributario, il difetto di legittimazione della sottoscrizione dell'atto di appello da parte del funzionario di un ufficio periferico dell'Agenzia delle entrate, anche ove non sia esibita in giudizio una specifica delega, non è rilevabile d'ufficio, trattandosi di circostanza che deve essere eccepita dal contribuente, dovendosi in mancanza presumere che l'atto provenga dal soggetto legittimato e ne esprima la volontà.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 11 com. 2, Decreto Legisl. 31/12/1999 num. 300 art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)