Sez. L - , Ordinanza n. 13621 del 02/07/2020 (Rv. 658179 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE | Procedura di riqualificazione riservata al personale di segreteria della giustizia amministrativa - Integrazione delle previsioni del c.c.n.l. con quelle del contratto integrativo - Necessità - Conseguenze.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - CARRIERE - IN GENERE
In tema di procedura di riqualificazione del personale di segreteria della giustizia amministrativa, l'art. 15, comma 1, lett. b), del c.c.n.l. per il comparto Ministeri del 16 febbraio 1999, così come l'art. 8 del c.c.n.l per il comparto Ministeri del 12 giugno 2003 (che conferma il processo di valorizzazione professionale stabilito dal precedente contratto collettivo), va integrato con le disposizioni della contrattazione integrativa (nella specie, art. 9 del c.c.i. del 2002-2005), che specificano il contenuto del criterio preferenziale previsto dalla citata contrattazione collettiva in favore dei candidati provenienti dalla posizione economica immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (nel caso di specie, C2 rispetto alla posizione C3 messa a concorso), stabilendo che, al termine dei percorsi di riqualificazione, "sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, in ogni caso, elemento determinante la posizione economica di provenienza", in termini di requisiti per la partecipazione al concorso e di criterio residuale di scelta in caso di parità di punteggio, senza che il personale di categoria immediatamente inferiore a quella messa a concorso (nella specie C2) sia sempre e comunque preferito a quello di categoria inferiore (nella specie C1).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 16/02/1999 art. 15 com. 1 lett. B, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 CORTE COST. PENDENTE, Contr. Coll. 12/06/2003 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)