REGOLAMENTO (CEE) N. 2913/92 DEL CONSIGLIO del 12 ottobre 1992 che istituisce un codice doganale comunitario
Testo in vigore al
Capo 4. Estinzione dell'obbligazione doganale
Art. 233
Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale nonché alla mancata riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale in caso di insolvibilità del debitore constatata per via giudiziaria, l'obbligazione doganale si estingue:
a) con il pagamento dell'importo dei dazi;
b) con lo sgravio dell'importo dei dazi;
c) quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi:
la dichiarazione in dogana venga invalidata ;
le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e contemporaneamente o successivamente confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'articolo 182, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;
d) quando le merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 202 sono sequestrate all'atto dell'introduzione irregolare e contemporaneamente o successivamente confiscate.
In caso di sequestro o di confisca della merce, per le esigenze della legislazione penale applicabile alle infrazioni doganali, l'obbligazione doganale è tuttavia considerata esistente qualora la legislazione penale di uno Stato membro preveda che i dazi doganali costituiscono la base per la determinazione di sanzioni o qualora l'esistenza di un'obbligazione doganale costituisca la base per procedimenti penali.
Art. 234
L'obbligazione doganale di cui all'articolo 216 si estingue anche quando si procede all'annullamento delle formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 216.
Capo 5. Rimborso e sgravio dei dazi
Art. 235
Si intende per:
a) rimborso: la restituzione totale o parziale dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione pagati;
b) sgravio: una decisione di non riscossione totale o parziale di un importo di un'obbligazione doganale, oppure una decisione di invalidamento, totale o parziale della contabilizzazione di un importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione che non sia stato pagato.
Art. 236
1.
Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.
Si procede allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constati che al momento della contabilizzazione il loro importo non era legalmente dovuto o che l'importo è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 220, paragrafo 2.
Non vengono accordati né rimborso né sgravio qualora i fatti che hanno dato luogo al pagamento o alla contabilizzazione di un importo che non era legalmente dovuto risultano da una frode dell'interessato.
2.
Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.
Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o di forza maggiore.
L'autorità doganale procede d'ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constati, durante detto termine, l'esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1, primo e secondo comma.
Art. 237
Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando una dichiarazione in dogana venga invalidata e i dazi siano stati pagati. Il rimborso è concesso su richiesta dell'interessato presentata nei termini previsti per l'introduzione della richiesta di invalidamento della dichiarazione in dogana.
Art. 238
1.
Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perché, al momento di cui all'articolo 67, risultavano difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale era stata effettuata l'importazione.
Sono equiparate alle merci difettose, ai sensi del primo comma, le merci danneggiate prima dello svincolo.
2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato:
a) alla condizione che le merci non siano state utilizzate, sempreché non sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;
b) all'esportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità. Su richiesta dell'interessato l'autorità doganale consente che l'esportazione delle merci sia sostituita dalla loro distruzione o dal loro vincolo, ai fini della riesportazione in regime di transito esterno, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al comma precedente le merci sono considerate non comunitarie.
3. Non viene concesso alcun rimborso o sgravio dei dazi all'importazione per le merci che, prima di essere dichiarate in dogana, erano state temporaneamente importate per essere provate, sempreché non venga stabilito che i vizi di queste merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non possono di norma essere scoperti durante tali prove.
4.
Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei dazi stessi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può concedere una proroga di questo termine.
Art. 239
1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238:
da determinarsi secondo la procedura del comitato;
dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.
2.
Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.
Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine.
Art. 240
Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione alle condizioni previste dal presente capitolo soltanto se l'importo da rimborsare o da sgravare eccede un importo determinato secondo la procedura del comitato.
Tuttavia, l'autorità doganale può altresì accogliere un'altra richiesta di rimborso o di sgravio per una somma inferiore a detto importo.
Art. 241
Il rimborso, da parte dell'autorità doganale, di importi di dazi all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse:
quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro tre mesi dall'adozione di tale decisione;
quando le disposizioni nazionali lo prevedono.
L'importo degli interessi deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto allo stesso fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.
Art. 242
Quando un'obbligazione doganale abbia indebitamente formato oggetto di sgravio o l'importo dei dazi corrispondenti sia stato indebitamente rimborsato, l'obbligazione iniziale è nuovamente esigibile. Gli eventuali interessi corrisposti ai sensi dell'articolo 241 sono rimborsati.
Titolo VIII. Diritto di ricorso
Art. 243
1.
Chiunque ha il diritto di proporre ricorso contro le decisioni prese dall'autorità doganale, concernenti l'applicazione della normativa doganale, quando esse lo riguardino direttamente e individualmente.
È parimenti legittimata a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale.
Il ricorso è introdotto nello Stato membro in cui la decisione è stata presa o sollecitata.
2. Il ricorso può essere esperito:
a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo dagli Stati membri;
b) in una seconda fase, dinanzi ad un'istanza indipendente, che può essere un'autorità giudiziaria o un organo specializzato equivalente, in conformità delle disposizioni vigenti negli Stati membri.
Art. 244
La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.
Tuttavia, l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformità della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.
Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione,la sospensione dell'esecuzione è subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia si può non esigere detta garanziaqualora, a motivo della situazione del debitore, ciò possa provocare gravi difficoltà di carattere economico o sociale.
Art. 245
Le norme di attuazione della procedura di ricorso sono adottate dagli Stati membri.
Art. 246
Il presente titolo non è applicabile ai ricorsi proposti a scopo di annullamento o di modifica di una decisione presa dall'autorità doganale a norma del diritto penale.
Titolo IX. Disposizioni finali
Capo 1. Comitato del codice doganale
Art. 247
Le misure necessarie per l'attuazione del presente codice, ivi comprese quelle per l'applicazione del regolamento di cui all'articolo 184, ad eccezione del titolo VIII e fatti salvi gli articoli 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 2658/875, nonché dell'articolo 248 del presente regolamento, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui al paragrafo 2 dell'articolo 247 bis, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Comunità.
Art. 247 bis
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale, in seguito denominato «comitato».
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto dell'articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 248
Le misure necessarie per l'attuazione degli articoli 11, 12 e 21 sono adottate secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 248 bis, paragrafo 2.
Art. 248 bis
1. La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale.
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE.
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Art. 249
Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente su iniziativa di questi oppure su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.
Capo 2. Effetti giuridici, in uno stato membro, delle misure adottate, dei documenti rilasciati e delle constatazioni fatte in un altro stato membro
Art. 250
Se un dato regime doganale è utilizzato in vari Stati membri,
le decisioni, le misure di identificazione adottate o accettate, i documenti rilasciati dall'autorità doganale di uno Stato membro, hanno, negli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle decisioni e misure adottate, dei documenti rilasciati dall'autorità doganale di ciascuno di questi Stati membri;
le constatazioni fatte in occasione dei controlli compiuti dall'autorità doganale di uno Stato membro hanno negli altri Stati membri la stessa forza probante delle constatazioni fatte dalle autorità doganali di ciascuno Stato membro.
Capo 3. Altre disposizioni finali
Art. 251
1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e le seguenti direttive:
regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione di origine6, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 456/917;
regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità8, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1147/869;
regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale10, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 289/8411;
regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione12, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/8913;
regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al ricupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento14, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/8915;
direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci16, modificata, da ultimo, dalla direttiva 90/504/CEE17;
regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci18, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4046/8919;
direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie20, modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1854/8921;
regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea22, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1620/8523;
regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione in libera pratica24, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 720/9125;
regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità26, modificato, da ultimo, dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo27;
regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana28;
regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard29;
regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo all'obbligazione doganale30, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 4108/8831;
regolamento (CEE) n. 1031/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento dell'obbligazione doganale32, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1716/9033;
regolamento (CEE) n. 1970/88 del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativo al traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo e del sistema degli scambi standard34;
regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali35, modificato dal regolamento (CEE) n. 2561/9036;
regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche ed ai depositi franchi37; modificato dal regolamento (CEE) n. 1604/9238;
regolamento (CEE) n. 4151/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità39;
regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale40;
regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto41;
regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei containers42;
regolamento (CEE) n. 4046/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo alle garanzie da prestare per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale43;
regolamento (CEE) n. 1715/90 del Consiglio, del 20 giugno 1990, relativo alle informazioni fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale44;
regolamento (CEE) n. 2726/90 del Consiglio, del 17 settembre 1990, relativo al transito comunitario45;
regolamento (CEE) n. 717/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo al documento amministrativo unico46;
regolamento (CEE) n. 719/91 del Consiglio, del 21 marzo 1991, relativo all'utilizzo nella Comunità dei carnet TIR e dei carnet ATA come documenti di transito47.
2. I rinvii ai regolamenti o alle direttive di cui al paragrafo 1 contenuti negli atti comunitari si intendono riferiti al presente codice.