Sez. 1, Sentenza n. 3169 del 27/02/1998 Ud. (dep. 12/03/1998) Rv. 210193 - 01
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Aggravante della premeditazione - Dettagliata esplicazione del fatto - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO
Poiché l'aggravante della premeditazione è suscettibile di un unico, ben definito, significato, e non richiede, ai fini di una compiuta risposta difensiva, alcuna previa e dettagliata esplicazione, la sua contestazione, eseguita mediante la mera enunciazione del "nomen juris" e del relativo riferimento normativo, deve considerarsi ritualmente avvenuta. (La Suprema Corte, nell'enunciare il principio di cui in massima, ha osservato che, nella concreta fattispecie, nella contestazione, quale circostanza di fatto esplicativa dell'aggravante in questione, risultava altresì indicata la dolosa conduzione della vittima in zona isolata ed in ora notturna).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 577, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 429 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)