diritto.io

Sez. 6 - L, Ordinanza n. 29090 del 06/10/2022 (Rv. 665771 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Domanda per ottenere una rendita unificata - Termine triennale di prescrizione - Decorrenza dall’evento infortunistico - Sussistenza - Decorrenza dall’accertamento giudiziale dell’indennizzabilità dei postumi - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665771-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI

In materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, qualora il titolare di una rendita per infortunio sul lavoro proponga domanda giudiziale volta ad ottenere una rendita unificata che tenga conto di un ulteriore evento infortunistico, il termine triennale di prescrizione del diritto al

riconoscimento della rendita unica di cui all'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 inizia a decorrere dall'evento infortunistico e non dall'accertamento giudiziale dell'indennizzabilità dei postumi, atteso che il processo, salvi casi eccezionali predeterminati dalla legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non per perseguire ulteriori effetti, soltanto possibili e futuri, non essendo proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, che può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato.

DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 80 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)