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Sez. 6, Sentenza n. 4851 del 12/01/1977 Ud. (dep. 09/04/1977) Rv. 135627 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1977-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/135627-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REFORMATIO IN PEJUS (DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DELLA PENA) - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*

Il divieto della reformatio in pejus si riferisce alla pena complessivamente inflitta ed ai benefici e non anche ai singoli elementi che la compongono ed ai calcoli effettuati per giungere ad essa. (nella specie il giudice di appello, applicando la nuova disciplina in tema di concorso di circostanze, aveva ritenuto le attenuanti concesse dal giudice di primo grado equivalenti all'aggravante contestata, lasciando tuttavia immutata la pena complessiva inflitta con la sentenza impugnata).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)