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Sez. U, Sentenza n. 5233 del 17/10/1984 (Rv. 436964 - 01)

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL PERSONALE AD ALTRA IMPRESA - OBBLIGO DI RIASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CESSIONARIA - ESTENSIONE AL PERSONALE DIRIGENTE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4 E 35 COST. - QUESTIONE RELATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1984-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436964-01

ASSICURAZIONE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - IN GENERE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA CON TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL PERSONALE AD ALTRA IMPRESA - OBBLIGO DI RIASSUNZIONE DEI DIPENDENTI DELL'IMPRESA IN LIQUIDAZIONE DA PARTE DELL'IMPRESA CESSIONARIA - ESTENSIONE AL PERSONALE DIRIGENTE - ESCLUSIONE - LIMITI - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3, 4 E 35 COST. - QUESTIONE RELATIVA - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

In caso di liquidazione coatta amministrativa di impresa assicurativa, con trasferimento del portafoglio e del personale ad altra impresa, nella disciplina fissata dall'art. 5 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 1978 n. 738), in relazione all'art. 10 del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 1977 n. 39), nonché alle Disposizioni regolamentari di cui al d.P.R. 16 gennaio 1981 n. 45 (le quali si mantengono nell'ambito della attuazione delle predette norme, senza introdurre illegittime innovazioni), l'Obbligo della suddetta impresa cessionaria di riassumere, in via immediata e generalizzata, i dipendenti della impresa in liquidazione, il cui rapporto di lavoro viene risolto "ex lege" senza necessità di un'iniziativa del Commissario liquidatore, trova eccezione, fra l'altro, per il personale dirigente, rispetto al quale, ferma restando quella risoluzione, è contemplata solo una possibilità di riassunzione, previo esame della relativa domanda da parte di apposito comitato. Tale eccezione manifestamente non pone la citata norma in contrasto con gli artt. 3, 4 e 35 della Costituzione, dato che si tratta di una diversità di trattamento, nell'ambito di un bilanciamento dei contrapposti interessi dei lavoratori e dell'impresa cessionaria, che trova giustificazione nella particolarità della situazione e dello "status" del personale dirigente, sì da non ledere i principi costituzionali in tema di uguaglianza e tutela del lavoro.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 35, Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 10, Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 5, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST., DPR 16/01/1981 num. 45

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)