diritto.io

Sez. 3 - , Sentenza n. 12727 del 14/05/2019 (Rv. 653895 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI | Sequestro liberatorio – Funzione – Assimilabilità a quella del sequestro conservativo e del sequestro giudiziario – Esclusione - Modalità di attuazione – Competenza del giudice che dispone il sequestro.
Stato
decisa il 2019-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653895-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - SEQUESTRO - CASI SPECIALI

Poiché la funzione del sequestro liberatorio è quella di consentire al debitore di evitare la "mora debendi", in attesa che la controversia nel merito venga risolta all'esito del giudizio, e non quella di garanzia tipica del sequestro conservativo, o quella, tipica del sequestro giudiziario, di determinare un temporaneo vincolo del bene oggetto di controversia, spetta al giudice che dispone il sequestro liberatorio stabilire le modalità concrete di attuazione del medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 687

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)