Sez. 3, Sentenza n. 981 del 01/02/1991 (Rv. 470738 - 01)
Responsabilità civile - Causalità (nesso di) | Responsabilità extracontrattuale - Rapporto di causalità - Cause naturali sufficienti a determinare l'evento dannoso, indipendentemente dal comportamento umano imputabile - Esonero totale di responsabilità dell'autore dell'azione od omissione - Sussistenza - Concorso fra cause naturali e comportamento umano imputabile dotato di efficienza causale - Piena responsabilità dell'autore dell'azione od omissione per tutte le conseguenze dannose - Sussistenza - Riduzione proporzionale della responsabilità in ragione della minore gravità della colpa - Esclusione.
Responsabilità civile - Causalità (nesso di)
Alla stregua dei principi di cui agli artt. 40 41 cod. pen., regolanti il rapporto di causalità in tema di responsabilità extracontrattuale, solo nel caso in cui le condizioni ambientali od i fattori naturali che caratterizzano la realtà fisica su cui incide il comportamento imputabile dell'uomo, si palesano sufficienti a determinare l'evento di danno indipendentemente dall'apporto del comportamento umano imputabile, l'autore dell'azione o della omissione resta sollevato, per intero, da ogni responsabilità dell'evento, non avendo posto in essere alcun antecedente dotato in concreto di efficienza causale, senza che in caso contrario la sua piena responsabilità per tutte le conseguenze scaturenti secondo normalità dall'evento medesimo possa subire una semplice riduzione proporzionale in ragione della minore gravità della sua colpa, in quanto una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamento umani colpevoli, ma non già tra una causa umana imputabile ed una concausa naturale non imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)