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Sez. L, Sentenza n. 625 del 30/01/1985 (Rv. 438835 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DI DOMENICA DA PARTE DI DIPENDENTI FRUENTI DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN ALTRO GIORNO - RETRIBUZIONE RELATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438835-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - SOSTITUTIVA DELLE FESTIVITÀ - PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA DI DOMENICA DA PARTE DI DIPENDENTI FRUENTI DEL RIPOSO SETTIMANALE IN UN ALTRO GIORNO - RETRIBUZIONE RELATIVA - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

La prestazione di attività lavorativa di domenica, da parte dei dipendenti, quali gli addetti a pubblici servizi di trasporto, che usufruiscano del riposo settimanale in un altro giorno, in relazione a giustificabili esigenze del datore di lavoro, è caratterizzata da un maggior costo personale, e, quindi, da una diversa "qualità" (art. 36 primo comma della Costituzione), in considerazione della esclusione del lavoratore dalle normali iniziative sociali e familiari di utilizzazione della giornata domenicale. Detta attività lavorativa, pertanto, ove non trovi una propria remunerazione in un ammontare complessivo della retribuzione in termini differenziati rispetto a quello degli altri dipendenti, deve essere compensata con una maggiorazione retributiva, alla stregua di quanto previsto per il lavoro festivo o straordinario. (V 1080/84, mass n 433234; (V 5923/82, mass n 423682).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)