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Sez. 2, Sentenza n. 14486 del 07/11/2000 (Rv. 541463 - 01)

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE | Scrittura privata non autenticata - Accertamento giudiziale dell'autenticità - Necessità - Art. 2652 cod. civ. - Applicabilità - Scrittura privata con sottoscrizione accertata giudizialmente - Titolo idoneo alla trascrizione - Configurabilità.
Stato
decisa il 2000-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541463-01

TRASCRIZIONE - ATTI RELATIVI A BENI IMMOBILI - ATTI SOGGETTI ALLA TRASCRIZIONE - IN GENERE

Colui il quale abbia acquistato un'immobile mediante scrittura privata non autenticata, al fine di rendere opponibile tale acquisto ai terzi deve esperire l'azione di accertamento giudiziale dell'autenticità delle sottoscrizioni, trascrivendo la domanda ex art. 2652, n. 3 cod. civ., ed ottenuta la pronuncia favorevole, deve trascrivere la scrittura privata divenuta titolo idoneo ex art. 2657 cod. civ., presentandola in originale o in copia autentica al Conservatore dei registri immobiliari, ex art. 2658 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2652 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2657 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2658

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)