Sez. L, Sentenza n. 16378 del 26/09/2012 (Rv. 624211 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 488 del 1998 - Finalità - Riconoscimento del beneficio - Condizioni - Incremento occupazionale mediante nuove assunzioni -
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Presupposto per l'applicabilità dello sgravio contributivo di cui all'art. 3, commi 5 e 6, della legge n. 488 del 1998 è che l'impresa abbia realizzato un incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame volte ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone; ne consegue che il beneficio non compete nel caso di trasformazione di un contratto di lavoro a tempo parziale in contratto di lavoro a tempo pieno, trattandosi di una mera modificazione della quantità temporale della prestazione lavorativa già in essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati dalla disposizione.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1998 num. 488 art. 3 com. 5, Legge 23/12/1998 num. 488 art. 3 com. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)