Sez. L, Sentenza n. 11106 del 10/11/1997 (Rv. 509724 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità diretta a compensare i maggiori oneri derivanti dallo svolgimento delle mansioni superiori - Assegnazione del lavoratore ad altre mansioni - Diritto all'indennità - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., anche nei casi di legittimo mutamento delle mansioni del lavoratore si applica il principio dell'irriducibilità dell'originaria retribuzione, intesa come corrispettivo della prestazione ordinaria inerente al valore professionale delle mansioni, mentre possono essere eliminati quegli elementi accessori diretti a compensare un rischio particolare, o disagio ambientale o temporale, o sono erogati in considerazione di caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni svolte (nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S. C., aveva ritenuto corretto il comportamento del datore di lavoro che, nel trasferire un proprio dipendente ad altro incarico, aveva cessato di corrispondergli l'indennità per lo svolgimento di mansioni di preposto ad una filiale di un istituto bancario sull'assunto che quella indennità trovasse la sua ragion d'essere non già nel grado di professionalità acquisito, bensì ai maggiori oneri derivanti dallo svolgimento delle mansioni di preposto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)