Sez. L - , Ordinanza n. 9226 del 13/04/2018 (Rv. 648637 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE | Rito del lavoro - Interruzione della prescrizione - Rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello - Ritualità e tempestività della produzione dei relativi elementi probatori - Necessità - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - IN GENERE
Nel rito del lavoro, pur configurandosi l'eccezione di interruzione della prescrizione come eccezione in senso lato e non in senso stretto, che può essere rilevata anche d'ufficio da parte del giudice del gravame, non sussiste la facoltà di produrre per la prima volta in appello i documenti attestanti l'avvenuta interruzione, ove una qualche prova in merito non sia stata acquisita, o il fatto interruttivo non sia stato allegato in primo grado, posto che il potere officioso di acquisizione documentale è destinato solo a vincere i dubbi residuati dalle risultanze di primo grado; ne consegue che le prove del fatto interruttivo non acquisite in primo grado devono ritenersi ammissibili in appello, ai sensi dell'art. 437 c.p.c., solo ove rispondano al duplice requisito dell'indispensabilità e della finalizzazione alla dimostrazione di fatti già allegati e discussi fra le parti in prime cure. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza gravata che aveva dichiarato l'interruzione della prescrizione sulla base di un documento tardivamente prodotto con l'atto d'appello dall'INPS, rimasto contumace nel corso del giudizio di primo giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2938, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)