Sez. 3, Ordinanza n. 19215 del 11/06/2026 (Rv. 679156-01)
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE | Amministrazione di sostegno - Amministratore autorizzato alla rappresentanza processuale per il giudizio di merito - Ricorso per cassazione - Procura speciale al difensore - Rilascio - Difetto di autorizzazione del giudice tutelare - Inammissibilità dell'impugnazione - Esclusione. IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE - In genere.
CAPACITA' DELLA PERSONA FISICA - RAPPRESENTANZA E ASSISTENZA DELL'INCAPACE LEGALE - IN GENERE
In tema di amministrazione di sostegno, il difetto di autorizzazione del giudice tutelare al rilascio della procura speciale per il ricorso in cassazione non ne determina l'inammissibilità, qualora l'amministratore sia già stato investito della rappresentanza processuale nel giudizio di merito.
Cod. Civ. art. 374, Cod. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Civ. art. 411 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)