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Sez. 2 - , Ordinanza n. 3675 del 12/02/2021 (Rv. 660317 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI | Divisione “regolata” dei beni caduti in successione, ex art. 733 c.c. – Diritti degli eredi - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660317-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - FATTA DEL TESTATORE - NORME PER LA FORMAZIONE DELLE PORZIONI

Qualora il testatore, ai sensi dell'art. 733 c.c., fissi regole per la formazione delle porzioni dei coeredi (ovvero legittimamente attribuisca tale facoltà ad un erede), benché venga meno il diritto di costoro di conseguire, per quanto possibile, una parte dei vari beni relitti dal "de cuius", secondo quanto previsto dall'art. 727 c.c., permane in ogni caso il diritto degli stessi di ottenere beni di valore corrispondente a quello della quota che ad essi compete.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 727, Cod. Civ. art. 733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)