Sez. 1 - , Sentenza n. 6389 del 13/03/2017 (Rv. 644664 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM" | Questione nuova introdotta dopo inizio del giudizio - Diversità fatti costitutivi - Necessità di nuovi temi di indagine - "Mutatio libelli" - Sussistenza - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - "CAUSA PETENDI ET PETITUM"
La richiesta, avanzata in corso di causa (nella specie, davanti alla Corte di cassazione), di fondare la domanda di risarcimento del danno per occupazione illegittima sulla originaria illegittimità dell’immissione in possesso nel fondo privato costituisce una inammissibile “mutatio libelli” quando, con l'atto di citazione, si sia ricollegato l’illecito alla scadenza del periodo di occupazione legittima, comportando la diversità dei fatti costitutivi la necessità di nuovi temi di indagine, su cui sviluppare il contraddittorio delle parti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)