Sez. 5 - , Sentenza n. 19889 del 17/02/2021 Ud. (dep. 19/05/2021) Rv. 281264 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Dichiarazioni rese nel corso di un'intervista - Responsabilità dell’intervistatore - Condizioni - Notorietà dell’intervistato quale fondamento dell'interesse pubblico all'informazione delle dichiarazioni offensive - Significato.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esimente del diritto di cronaca può essere riconosciuta al giornalista che riporti fedelmente le dichiarazioni, oggettivamente lesive dell'altrui reputazione, rilasciate da un personaggio pubblico nel corso di un'intervista, indipendentemente dalla veridicità e continenza delle espressioni riportate, per il prevalente interesse pubblico a conoscere il pensiero dell'intervistato in relazione alla sua notorietà, che non deve essere intesa necessariamente come sinonimo di autorevolezza "a priori", da cui desumere l'affidabilità delle dichiarazioni, ma valutata anche in ragione della notorietà della persona offesa e delle vicende oggetto di propalazione.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 10, Cod. Pen. art. 51 com. 1, Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Cod. Pen. art. 596 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)