Sez. 2, Sentenza n. 1457 del 20/06/1967 (Rv. 328125 - 01)
ATTO AMMINISTRATIVO - CONTROLLI - APPROVAZIONE - IN GENERE - APPROVAZIONE TACITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
ATTO AMMINISTRATIVO - CONTROLLI - APPROVAZIONE - IN GENERE - APPROVAZIONE TACITA - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI.*
L'approvazione di un atto amministrativo, se non e espressa in un atto formale diretto a tale finalita, deve in ogni caso risultare, sebbene non esplicitamente, da un documento pur esso formale, con il quale essa sia in rapporto inscindibile di presupposti e di conseguenza.*
Riferimenti normativi: Legge 03/03/1934 num. 383 art. 101, Legge 03/03/1934 num. 383 art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)