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Sez. 2, Sentenza n. 390 del 23/02/1970 Ud. (dep. 06/03/1971) Rv. 117012 - 01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - EFFETTO ESTENSIVO IN SUO FAVORE DELLA PRONUNCIA EMESSA SULLA IMPUGNAZIONE DI COIMPUTATO - NON ESCLUDE LA CONDANNA ALLE SPESE.*
Stato
decisa il 1970-02-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117012-01

SPESE GIUDIZIALI IN MATERIA PENALE - IMPUGNAZIONE INAMMISSIBILE - CONDANNA DELL'IMPUTATO ALLE SPESE - EFFETTO ESTENSIVO IN SUO FAVORE DELLA PRONUNCIA EMESSA SULLA IMPUGNAZIONE DI COIMPUTATO - NON ESCLUDE LA CONDANNA ALLE SPESE.*

Per effetto dell'inammissibilita della impugnazione proposta dall'imputato, questi e condannato alle spese del procedimento (art 203 cod proc pen). la condanna va pronunciata anche nel caso in cui lo stesso imputato si sia giovato, a norma dell'art 203 cod proc pen, dell'effetto estensivo della impugnazione proposta da un coimputato. Trattasi di effetto che, come conseguenza della decisione emessa nei riguardi della impugnazione, si verifica indipendentemente da qualsiasi attivita del soggetto al quale giova e si produce a favore di tutti i coimputati, abbiano o non proposta impugnazionè con la sola differenza che, nei confronti di colui che ne ha proposta una inammissibile, resta ferma, con la dichiarazione di inammissibilita, la conseguente condanna alle spese processuali.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)