Sez. 3, Sentenza n. 33884 del 12/07/2006 Cc. (dep. 09/10/2006) Rv. 235054 - 01
EDILIZIA - IN GENERE | Costruzione edilizia - Trasferimento di cubatura - Condizioni - Esistenza di specifiche disposizioni di piano - Limitazioni.
EDILIZIA - IN GENERE
In materia edilizia, il trasferimento di cubatura può avvenire esclusivamente fra fondi contigui compresi nella medesima zona urbanistica e con uguale destinazione, ma resta escluso allorché lo strumento urbanistico contenga specifiche limitazioni in ordine alle tipologie edilizie o alla densità abitativa, in quanto in questo caso il detto trasferimento si porrebbe in contrasto con il prefigurato regime di edificazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto inammissibile il trasferimento di cubatura nel caso di una norma di piano che non ammetteva costruzioni in zone agricole in lotti inferiori a un limite minimo fissato dal piano medesimo).
Riferimenti normativi: DPR 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)