Sez. 5 - , Ordinanza n. 28263 del 11/12/2020 (Rv. 660036 - 02)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Iva - Diritto alla detrazione - Momento di insorgenza - Realizzazione dell’operazione - Necessità - Conseguenze in caso di operazioni inesistenti - Assenza del diritto - Contrasto con principio di neutralità dell’Iva - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In tema d'IVA, il diritto alla detrazione sorge quando l'imposta detraibile diviene esigibile, ossia all'atto della cessione di beni o della prestazione di servizi, con la conseguenza che la fittizietà delle predette operazioni ne impedisce l'insorgenza, non essendo sufficiente la loro menzione nelle fatture, senza che ciò contrasti col principio della neutralità fiscale, il quale, in quanto espressione del generale principio della parità di trattamento, consente trattamenti differenziati degli operatori economici in assenza di operazioni imponibili rispetto a quelli che abbiano posto in essere un'operazione effettivamente realizzata.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)