Sez. 2, Sentenza n. 8334 del 22/08/1998 (Rv. 518285 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - CAVI E LINEE ELETTRICI E RADIOFONICI | Servitù di elettrodotto - Costituzione coattiva - Indennità - Natura del relativo credito - Di valore - Esclusione - Conseguenze - In tema di rivalutazione.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO DI CAVI E DI CONDUTTURE - CAVI E LINEE ELETTRICI E RADIOFONICI
L'indennità per la costituzione coattiva di servitù di elettrodotto, da determinarsi con riferimento alle condizioni ed al valore del fondo al momento dell'imposizione della servitù medesima, integra un credito pecuniario, e, pertanto, a partire da quella data, non è suscettibile di rivalutazione automatica in dipendenza della sopravvenuta inflazione, potendo questa ultima essere fatta valere dal creditore solo quale ragione di maggiore danno, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 123 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)