Sez. U, Sentenza n. 12717 del 12/12/1995 (Rv. 495023 - 01)
TURISMO - AZIENDE E STAZIONI DI CURA E DI SOGGIORNO | Enti pubblici non economici - Configurabilità - Rapporti di lavoro con i dipendenti - Natura pubblicistica - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Limiti.
TURISMO - AZIENDE E STAZIONI DI CURA E DI SOGGIORNO
Le aziende autonome di cura, soggiorno e turismo sono enti pubblici non economici, attesone lo scopo - espressamente riconosciuto e tutelato in sè come fine di pubblico interesse - di integrare in sede locale l'attività dello Stato e delle province nel settore del turismo. Ne consegue che i rapporti di lavoro subordinato da esse costituiti hanno natura pubblicistica e sono soggetti alla giurisdizione del giudice amministrativo, salva l'ipotesi in cui le stesse aziende compiano eventuali operazioni economiche (non incidenti tuttavia sul carattere di enti pubblici non economici) con separata organizzazione imprenditoriale, essendo in tal caso i relativi rapporti di lavoro soggetti alla giurisdizione ordinaria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., DPR 27/08/1960 num. 1042 art. 4, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)