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Sez. 1, Sentenza n. 6395 del 11/12/1980 (Rv. 410142 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLO INDENNIZZO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE MONETARIA ENTRO IL LIMITE DEL 'MASSIMALÈ - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410142-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - IN GENERE - OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLO INDENNIZZO - DEBITO DI VALORE - CONFIGURABILITA - RIVALUTAZIONE MONETARIA ENTRO IL LIMITE DEL 'MASSIMALÈ - AMMISSIBILITA.*

In tema di Assicurazione contro i danni, l'Obbligo dell'assicuratore di pagamento dell'indennizzo, ancorche convenzionalmente soggetto ad un determinato 'massimalè, integra un debito di valore, non di valuta, e come tale e suscettibile di rivalutazione monetaria, tenuto conto che e diretto, sia pure entro detto limite, alla reintegrazione del patrimonio dell'assicurato del pregiudizio sofferto. (V 659/80, mass n 404074; (V 2824/79, mass n 399141).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1904, Cod. Civ. art. 1905, Cod. Civ. art. 1908

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)