Sez. 1, Sentenza n. 610 del 20/03/1984 Cc. (dep. 02/05/1984) Rv. 163944 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTO SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - CONTENUTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - PROVVEDIMENTO SULLA CUSTODIA PREVENTIVA - ORDINANZA DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - RICORSO PER CASSAZIONE - CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ - CONTENUTO.*
Il controllo di legittimità, che può essere esercitato a seguito del ricorso ex art. 263 quater cod. proc. pen. avverso l'ordinanza di riesame, attiene alla motivazione del provvedimento al fine di accertare la specifica individuazione degli elementi indizianti e la loro coerenza logica in riferimento alla colpevolezza dello imputato. Restano estranee di tale controllo tutte le deduzioni critiche alla concreta consistenza degli indizi medesimi ed alla loro specifica fondatezza, in quanto questioni di mero fatto, rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito. (V mass n 160162; (V mass n 159173).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 quater, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)