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Sez. 6 - 2, Sentenza n. 24412 del 17/10/2017 (Rv. 646945 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Termine di proponibilità dell’azione risarcitoria – Decorrenza – Riunione di giudizi o litisconsorzio facoltativo nel processo presupposto – Definitività della decisione - Individuazione – Criteri.
Stato
decisa il 2017-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646945-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la regola prevista dall’art. 4 della l. n. 89 del 2001 secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per la presentazione della domanda, deve aversi riguardo al provvedimento conclusivo del giudizio presupposto, deve essere interpretata in relazione alla specificità dei singoli procedimenti, sicché nel caso di riunione di procedimenti o di litisconsorzio facoltativo nel giudizio presupposto, stante l’autonomia dei giudizi, non osta alla decorrenza del termine e, quindi, alla proposizione della domanda, l'impugnazione per cassazione della decisione di appello ad opera di parti diverse e non soccombenti rispetto al richiedente l'indennizzo, in quanto, nei confronti di quest’ultimo, il giudizio deve ritenersi definito con sentenza irrevocabile.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)