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Sez. 4, Sentenza n. 10222 del 17/04/1984 Ud. (dep. 17/11/1984) Rv. 166759 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - REATO COLPOSO - COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - IMPOSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE CON PRESSA A DOPPIO COMANDO - CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO - SUSSISTENZA DELL'IMPOSSIBILITÀ- NATURA.*
Stato
decisa il 1984-04-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/166759-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO - REATO COLPOSO - COMMESSO CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - IMPOSSIBILITÀ DI LAVORAZIONE CON PRESSA A DOPPIO COMANDO - CAUSA DI GIUSTIFICAZIONE DEL REATO - SUSSISTENZA DELL'IMPOSSIBILITÀ- NATURA.*

In tema di reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, quale previsto dal d.P.R. n. 547 del 1955 agli artt.4 e 115, non costituisce causa di giustificazione alcuna per l'imprenditore la impossibilità di far compiere la lavorazione con pressa a doppio pulsante, per essere necessario che l'operaio sostenga il pezzo con una delle mani. Tale presunta impossibilità, infatti, comporterebbe solo la necessità di una diversa organizzazione del lavoro facendo attendere alla pressa due operai, ma non costituisce causa di non punibilità per l'inosservanza dell'art. 155 citato ed ancor meno per le lesioni conseguite a tali modalità lavorative.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 590 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)