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Sez. L, Sentenza n. 17431 del 08/08/2007 (Rv. 600127 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Diritto allo sgravio aggiuntivo di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986 in favore di imprese localizzate in dati territori - Dipendenti in servizio presso unità produttive decentrate in altri territori appartenenti all'impresa ubicata nel territorio - Esclusione dello sgravio.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600127-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

La disciplina degli sgravi contributivi di cui all'art. 4 della legge n. 26 del 1986 è finalizzata a sostenere le imprese operanti nei territori delle province di Trieste e Gorizia e di incentivare l'occupazione nell'ambito degli stessi. Ne consegue che il diritto allo sgravio aggiuntivo previsto dalla richiamata disciplina in favore di imprese localizzate in quei territori non compete con riferimento ai dipendenti in servizio presso unità produttive decentrate in altri territori benché appartenenti ad impresa ubicata nel territorio di riferimento, essendo le unità produttive articolazioni dotate di autonomia.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)