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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 54 del 1977

Decisione
decisa il 1977-03-24, depositata il 1977-03-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:54
Massime
4

Massime (4)

Massima n. 8773

  • Professioni libere
  • Avvocato e procuratore
  • R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, artt. 5 e 6 (convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36)
  • Limitazione territoriale dell'attività professionale dei procuratori legali
  • Non impedisce l'esercizio del diritto di difesa, né viola gli artt. 3, 4 e 41 della costituzione
  • Esclusione di illegittimità costituzionale.
Leggi la massima
La normativa secondo la quale i procuratori legali possono esercitare la professione esclusivamente nell'ambito del distretto della Corte d'appello in cui è compreso il tribunale, al quale sono assegnati, non incide sul diritto di difesa - la cui garanzia costituzionale non comprende la facoltà della parte di scegliere senza limitazioni, ovunque ed insindacabilmente, il difensore - poiché prevede la possibilità del ricorso ai procuratori del distretto più idonei a svolgere con tempestività ed immediatezza l'attività processuale, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario, nonché a tutti indistintamente gli avvocati esercenti. La garanzia del diritto al lavoro, d'altro canto, consente al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale e, per quanto attiene l'art. 41 Cost., che tutela la libertà di iniziativa economica, detta disposizione ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimità costituzionale di norme disciplinanti l'attività di professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente è tuttora differenziata da quelle imprenditoriali. Né può ravvisarsi alcun contrasto con il principio di eguaglianza, per la differente disciplina dettata per la competenza territoriale degli avvocati e dei procuratori, date le diversità attualmente esistenti tra le due professioni. Pertanto, non è fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in proposito, nei confronti degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4, comma primo, e 41 della Costituzione. Cfr.: sentt. nn. 54 del 1966, 83 del 1974 e 17 del 1976.

Norme impugnate

  • art. 6 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
  • art. 5 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
  • legge 22 gennaio 1934, n. 36

Parametri

Massima n. 8774

  • Difesa (diritto di)
  • Costituzione, art. 24, comma secondo
  • Interpretazione
  • Garanzia costituzionale
  • Non ricomprende anche la facoltà di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore
  • Limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali
  • Assicurano una più razionale disciplina dell'esercizio del diritto.
Leggi la massima
La garanzia costituzionale del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio (art. 24, comma secondo, Cost.) non ricomprende anche la facoltà di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore, ben potendo essere poste delle restrizioni a tutela non solo della funzionalità, dell'organizzazione giudiziaria ma anche di altri interessi meritevoli di protezione. Ed i limiti territoriali alla competenza dei procuratori legali assicurano una più razionale disciplina dell'esercizio del diritto di difesa, per cui non possono ritenersi costituzionalmente illegittimi. Cfr.: sent. n. 54 del 1966.

Parametri

Massima n. 8775

  • Lavoro (diritto al)
  • Costituzione, art. 4
  • Interpretazione
  • È consentito al legislatore di regolarne l'esercizio nell'interesse generale.
Leggi la massima
Va ribadito che la garanzia costituzionale del diritto al lavoro (art. 4 Cost.) non deve essere intesa nel senso che non sia consentito al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio nell'interesse generale. Cfr.: sent. n. 83 del 1974.

Parametri

Massima n. 8776

  • Iniziativa economica privata (libertà di)
  • Costituzione, art. 41
  • Interpretazione
  • Si riferisce ad attività imprenditoriali
  • Limitata applicabilità all'esercizio di professioni intellettuali (anche se organizzate in forma di impresa).
Leggi la massima
La disposizione dell'art. 41 Cost., che garantisce la libertà di iniziativa economica, si riferisce solo alle attività imprenditoriali per cui ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimità costituzionale di norme disciplinanti l'attività dei professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente resta differenziata da ogni altro tipo di lavoro autonomo (anche quando è organizzata in forma di impresa), ed è stato sempre oggetto di speciale disciplina a tutela delle esigenze di carattere generale circa il corretto e regolare svolgimento delle varie professioni. Cfr.: sent. n. 17 del 1976.

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promosso con ordinanza emessa il 29 settembre 1975 dal pretore di Bologna, nel procedimento penale a carico di Francesco Cazzara ed altro, iscritta al n. 497 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Re pubblica n. 320 del 3 dicembre 1975. Udito nella camera di consiglio dell'11 febbraio 1977 il Giudice relatore Nicola Reale.
Nel corso di procedimento penale davanti al pretore di Bologna a carico di due imputati che avevano nominato quale loro difensore di fiducia un procuratore legale iscritto nell'albo della Corte d'appello di Milano, il giudice suddetto ha sollevato, in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore). L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e pubblicata, ma non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. :
punto 1
Secondo gli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578 (convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36) i procuratori legali possono, con alcune limitazioni, esercitare la loro professione esclusivamente nell'ambito del distretto della Corte d'appello in cui è compreso il tribunale, al quale sono assegnati. Con l'ordinanza in epigrafe il pretore di Bologna (in procedimento penale nel corso del quale era stato nominato difensore un procuratore legale di altro distretto di Corte d'appello) ha sollevato questione di legittimità costituzionale della suddetta normativa in riferimento: a) all'art. 24, comma secondo, Cost., in quanto essa verrebbe ad incidere in modo inammissibile sul diritto della parte di scegliere ovunque ed insindacabilmente il difensore; b) e agli artt. 3, comma primo, 4 e 41 Cost. perché opererebbe una discriminazione in danno dei procuratori legali rispetto agli avvocati (che invece possono esercitare davanti a tutte le Corti d'appello, i tribunali e le preture della Repubblica), priva di ogni ragionevole giustificazione e gravemente pregiudizievole per il pieno esplicarsi dell'attività professionale di essi procuratori.
punto 2
Giova premettere che il giudice a quo rivolge le sue censure alla sola limitazione territoriale della attività professionale dei procuratori legali e non si occupa degli altri aspetti che la diversificano da quella degli avvocati, pur diffondendosi sui precedenti storici e sui progetti di riforma in corso, comprendenti, fra l'altro, l'unificazione delle due professioni. Pertanto, l'esame della Corte deve rimanere nell'ambito delle censure suddette.
punto 3
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 (implicante anche quella dell'art. 6) è stata già dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 54 del 1966 in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 33 comma quinto, Cost. In detta pronunzia, con esplicito riguardo all'art. 24, comma secondo, si afferma che "la limitazione territoriale della competenza del procuratore legale più che essere di ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, lo agevola, giacché pone a disposizione della parte un professionista che, avendo l'obbligo di risiedere nel capoluogo del circondario del tribunale... è più idoneo a svolgere con la necessaria tempestività l'attività processuale di cui la parte è onerata, spesso collegata al rispetto di termini perentori, e a rappresentare al giudice, con la necessaria immediatezza, ogni esigenza di difesa". Nell'ordinanza si assume che tale decisione non vale ad eliminare i dubbi circa la legittimità costituzionale delle norme denunziate, in quanto, come si è già riferito, la tutela del diritto di difesa comporterebbe che alla parte deve sempre riconoscersi il diritto di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore tra i vari legali iscritti negli albi professionali della Repubblica. È da escludersi peraltro che la garanzia costituzionale del diritto di difesa ricomprenda anche la facoltà di scegliere, senza alcuna limitazione, il proprio difensore. Limiti, infatti, ben possono essere posti a tutela non solo della funzionalità dell'organizzazione giudiziaria ma anche di altri interessi meritevoli di protezione. E stando alla decisione n. 54 del 1966 di questa Corte, le cui argomentazioni su tale punto non sono criticate dal giudice a quo, i limiti alla competenza dei procuratori legali assicurano una più razionale disciplina dell'esercizio del diritto di difesa. D'altra parte, le norme impugnate non riducono in maniera sensibile la facoltà di scelta del difensore che può essere utilmente effettuata tra tutti i procuratori iscritti nel distretto della Corte d'appello in cui è compreso il tribunale al quale sono assegnati, oltre, ovviamente, tra tutti gli avvocati esercenti nel territorio nazionale. E ciò deve ritenersi sufficiente ad eliminare ogni dubbio circa la violazione, sotto tale riguardo, del diritto di difesa.
punto 4
Del pari infondati sono i dubbi concernenti la violazione degli artt. 4, 41 e 3 Cost. Per quanto attiene all'art. 4 non può non ribadirsi quanto si è affermato in altre decisioni e, cioè, che la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio nell'interesse generale (sent. n. 83 del 1974). Quanto poi alla prospettata violazione dell'art. 41 Cost., che tutela la libertà di iniziativa economica, non può non osservarsi che detta disposizione ben difficilmente si presta ad essere adottata come parametro della legittimità costituzionale di norme disciplinanti l'attività dei professionisti intellettuali, che nell'ordinamento vigente è tuttora differenziata da quelle imprenditoriali. Basta ricordare l'art. 2238 cod. civ., il quale dispone che solo se l'esercizio della professione costituisce elemento di una attività organizzata in forma di impresa si applicano ad esso le norme riguardanti l'impresa. E, come si è già rilevato da questa Corte (sent. n. 17 del 1976), l'esercizio delle professioni intellettuali è stato sempre oggetto di speciale disciplina a tutela delle esigenze di carattere generale circa il corretto e regolare svolgimento delle varie professioni.
punto 5
I rilievi che precedono valgono ad escludere, altresì, che le norme denunziate ponendo limiti territoriali all'attività dei procuratori legali, importino violazione del principio di uguaglianza creando irrazionali disparità di trattamento tra i procuratori legali e gli avvocati. Giacché, salvo eventuali future scelte legislative e perdurando il principio della separazione delle due professioni, le norme in vigore mirano a garantire il regolare adempimento delle specifiche funzioni demandate ai procuratori legali.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 6 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36 (ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore), sollevata in riferimento agli artt. 24, comma secondo, 3, comma primo, 4 e 41 Cost., dal pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze