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Sez. 1, Sentenza n. 479 del 05/03/1984 Cc. (dep. 04/04/1984) Rv. 163485 - 01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REATO DI PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - REATO DI FORMAZIONE DELLA BANDA ARMATA - DISTINZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO PER IL REATO DI COSTITUZIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163485-01

COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE - REATO DI PARTECIPAZIONE A BANDA ARMATA - REATO DI FORMAZIONE DELLA BANDA ARMATA - DISTINZIONE - COMPETENZA PER TERRITORIO PER IL REATO DI COSTITUZIONE.*

In virtù della distinzione tra partecipazione e formazione di banda armata, in tema di Competenza per territorio, si deve ritenere che per la Costituzione unico è il giudice territorialmente competente a conoscere del reato, e cioè quello del luogo, ove si deve ritenere che la banda abbia avuto la sua Sede sociale o il suo centro operativo, non rilevando il luogo di commissione dei reati che costituiscono la manifestazione dell'organizzazione criminosa; per la partecipazione, invece, essendo le condotte distinte e parallele, la Competenza territoriale si radica nel luogo dei vari reati configurati. (V mass n 160648; (V mass n 160646).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306, Cod. Proc. Pen. art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)