Sez. 2, Sentenza n. 3082 del 17/11/1973 (Rv. 366829 - 01)
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITA REALE - EFFETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - DI BENI IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI - IN GENERE - PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITA REALE - EFFETTI - AMBITO DI APPLICAZIONE - FATTISPECIE.*
Il principio della cosiddetta retroattivita reale dell'usucapione - secondo cui si ritiene che l'usucapiente sia stato titolare del diritto di proprieta, sin dal primo momento in cui ha cominciato a possedere la cosa - si giustifica con contingenti ragioni di necessita e di opportunita pratica, sicche trova applicazione puntuale nei casi in cui, senza pregiudizio dei terzi (che nell'intervallo abbiano ad esempio acquistato dal proprietario) occorra sanare o rendere certe e definitive, situazioni alle quali abbiano dato luogo gli Atti intermedi dell'usucapiente. (nella specie, e stato negato il diritto del nudo proprietario al risarcimento dei danni per la mancata restituzione dell'immobile dopo la Estinzione dell'usufrutto, in quanto l'usufruttuario aveva donato l'immobile oggetto dell'usufrutto, che, dopo la morte dell'usufruttuario stesso, era stato acquistato in piena proprieta dal donatario per usucapione decennale, con la conseguenza che per l'effetto retroattivo dell'avvenuto acquisto a titolo originario, l'Obbligo di restituzione del bene al nudo proprietario, in seguito all'Estinzione dell'usufrutto per la morte dell'usufruttuario donante, doveva considerarsi venuto meno sin dal momento in cui avrebbe dovuto essere adempiuto).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1159
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)