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Sez. U, Sentenza n. 6035 del 13/11/1982 (Rv. 423747 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - SOGGETTI ESENTI - REGIONI, PROVINCIE, COMUNI E RELATIVI CONSORZI - ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 151 LETT. C) DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1982-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423747-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SULLE SOCIETÀ (SUL PATRIMONIO E SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ) - ESENZIONI E RIDUZIONI - IN GENERE - SOGGETTI ESENTI - REGIONI, PROVINCIE, COMUNI E RELATIVI CONSORZI - ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITÀ - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 151 LETT. C) DEL D.P.R. N. 645 DEL 1958 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'esenzione dall'imposta sulle società, prevista dall'art. 151 lett. C) del d.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (testo unico sulle imposte dirette), con riguardo alle regioni, le provincie, i comuni ed i "relativi consorzi", e, cioè, i consorzi costituiti fra gli enti pubblici territoriali o con la loro prevalente partecipazione, non è applicabile nei confronti dell'ente autonomo acquedotto pugliese, atteso che questo, dopo la riforma introdotta con il R.d.l. 19 ottobre 1919 n. 2060, ha perduto l'originaria connotazione consortile, per assumere la natura formale e sostanziale di ente autonomo, in relazione al perseguimento di ampi compiti di pubblico interesse sotto la preponderante ingerenza dello stato. Tale principio manifestamente non pone la citata norma in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, tenuto conto che il diverso trattamento del suddetto ente, rispetto ai menzionati consorzi, integra una scelta del legislatore giustificata dalla obiettiva diversità delle rispettive situazioni. (Conf 4294/79, mass n 400811; (contra 5224/79, mass n 401826).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Legge 26/06/1902 num. 245, Regio Decr. Legge 19/10/1919 num. 2060 CORTE COST., Legge 23/09/1920 num. 1365 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 151 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)