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Sez. 1, Sentenza n. 6671 del 08/07/1998 (Rv. 517047 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE | Divieto per i creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore - Portata e limiti - Cessione dei beni da parte di un terzo in funzione di adempimento del concordato - Creditore pignoratizio del terzo - Bene pignorato rientrante nell'ambito della cessione - Divieto di azioni esecutive per il creditore pignoratizio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517047-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - EFFETTI - IN GENERE

In tema di concordato preventivo, la norma di cui all'art. 168, primo comma, legge fall., che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore (e, quindi, di procedere "in executivis" per la realizzazione di un eventuale diritto di pegno) "dalla data della presentazione del ricorso per l'ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione", non può ritenersi legittimamente applicabile anche al creditore pignoratizio del terzo che abbia, in luogo del debitore insolvente, offerto in cessione i propri beni (tra cui quello oggetto di pegno) in funzione di adempimento del concordato, non ricorrendo, in tale ipotesi, alcuno dei presupposti di conservazione e di tutela che ispirano la "ratio" della ricordata norma ex art. 168, e cioè la garanzia della "par condicio creditorum" e la conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore insolvente nella prospettiva di un negativo epilogo della procedura concordataria, con conseguente dichiarazione di fallimento.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 53, Legge Falliment. art. 168, Legge Falliment. art. 184 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2784, Cod. Civ. art. 2797

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)