Sez. 3 - , Sentenza n. 3314 del 11/02/2020 (Rv. 656891 - 03)
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE | Art. 8 sexies, comma 2, d.l. n. 208 del 2008, conv. con modif. da l. n. 13 del 2009 - Restituzione della quota non dovuta di tariffa da parte dei gestori del servizio idrico integrato - Termine di cinque anni - Condizione di procedibilità - Esclusione - Interpretazione costituzionalmente adeguata della disposizione - Fondamento - Detrazione degli oneri gravanti sull’utente - Conseguenze sulla natura del credito - Onere della prova - Ripartizione.
ACQUE - ACQUE PUBBLICHE - DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI (UTENZE) - CANONI - IN GENERE
L'art. 8 sexies, comma 2, del d.l. n. 208 del 2008, conv. con modif. dalla l. n. 13 del 2009, nel prescrivere la restituzione della quota non dovuta di tariffa da parte dei gestori del servizio idrico integrato entro il termine di cinque anni decorrente dal 1° ottobre 2009, fatta salva la deduzione degli oneri derivanti dalle attività di progettazione, realizzazione o completamento già avviate, non ha introdotto una condizione di procedibilità della relativa domanda di rimborso proposta dall'utente, ma, in assenza di una espressa previsione legislativa di tale contenuto, deve essere interpretato, in un'ottica costituzionalmente orientata, nel senso che i gestori possono dilazionare fino a cinque anni il pagamento, non solo erogando l'importo in forma rateale, ma anche compensandolo con la somma comunque spettante per il complessivo servizio assicurato; in particolare, qualora detta dilazione consegua alla necessità di dedurre i summenzionati oneri, il credito dell'utente diviene illiquido e, quindi, non può essere azionato, gravando, peraltro, sul debitore convenuto l'onere di provare la ricorrenza del fatto impeditivo dell'immediato adempimento, ai sensi dell'art. 2697, comma 2, c.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/2008 num. 208 art. 8 sexies com. 2, Legge 27/02/2009 num. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)