Sez. 5, Sentenza n. 9634 del 13/01/2010 Ud. (dep. 10/03/2010) Rv. 246890 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA | Elemento oggettivo - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - COL MEZZO DELLA STAMPA
Non integra il fatto costitutivo del delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), la condotta di colui che con espressione congrua rappresenti la verità del fatto. (La S.C. ha affermato l'insussistenza della responsabilità, a titolo di diffamazione, nei confronti degli imputati, i quali determinatisi a rilasciare dichiarazioni per generica solidarietà, ignorando che le stesse fossero in realtà preordinate ad essere utilizzate in un procedimento disciplinare, avevano scritto una lettera alle competenti autorità, chiedendo l'inibizione dell'uso di dette dichiarazioni perché 'carpitè. In motivazione la S.C. ha ritenuto che il significato dell'espressione 'carpirè, sinonimo di acquisire 'notizia con astuzià, costituisse la rappresentazione che si voleva fornire all'autorità superiore per giustificare la richiesta di non utilizzazione delle dichiarazioni stesse e che dagli elementi acquisiti non era possibile escludere che quanto rappresentato nella comunicazione oggetto della imputazione rispondesse a verità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)