Sez. L, Sentenza n. 18478 del 26/10/2012 (Rv. 624520 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA | Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e periti commerciali - Legge n. 414 del 1991 - Efficacia - Dal primo gennaio 1992 - Pensioni decorrenti dopo l'entrata in vigore della legge - Contributo soggettivo e quota di pensione per l'anno 1991 - Disciplina transitoria - Applicabilità.
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA
Le disposizioni concernenti le contribuzioni e prestazioni a carico della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri e Periti Commerciali, innovate con legge n. 414 del 1991, hanno effetto dal primo gennaio 1992 e, pertanto, solo dall'anno 1992, sia il contributo soggettivo, sia la pensione di vecchiaia devono essere calcolati prendendo in considerazione i redditi annualmente prodotti. Per le pensioni decorrenti dopo l'entrata in vigore della legge, alle quali si sarebbe dovuto applicare il nuovo regime di liquidazione in base al reddito prodotto, ma che avevano come base, in tutto o in parte, il quindicennio ad essa anteriore, e per il quale vigeva il sistema precedente di determinazione del contributo in cifra fissa, con disposizione transitoria, l'art. 29 della citata legge n. 414, si è previsto, per detto quindicennio, il ricorso, ancora, alla determinazione di un contributo in misura fissa cui corrispondeva, per ogni anno del quindicennio, la somma fissa da prendere a base come reddito professionale per il calcolo della pensione. Ne consegue che il contributo soggettivo dell'anno 1991, alla stregua della norma transitoria, va determinato in cifra fissa, ossia nel 22, 86 per cento dell'ammontare minimo della pensione di vecchiaia in atto all'entrata in vigore della legge, e parimenti la quota di pensione del medesimo anno va determinata in cifra fissa, ossia nella misura del decuplo del contributo soggettivo.
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 414 art. 29, Legge 30/12/1991 num. 414 art. 40
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)