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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza del 17 maggio 1984, causa 83/83

Decisione
decisa il 1984-05-17
ECLI
ECLI:EU:C:1984:185

Epigrafe

Nella causa 83/83, Estel NV, società di diritto olandese, con sede in Nimega (Paesi Bassi), con gli avvocati T.R. Ottervanger, avvocato olandese del foro di Bruxelles, e F. Salomonson, del foro di Amsterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'aw. E.A. Arendt, 34 B, rue Philippe-II, ricorrente, contro Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wägenbaur, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall'aw. P. V F. Bos, del foro di Amsterdam, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. M. Beschel, membro del servizio giuridico della Commissione, edificio Jean Monnet, Kirchberg, convenuta, causa avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 1983 con cui è stata irrogata un'ammenda alla ricorrente (GU C 99, pag. 2), LA CORTE (seconda sezione), composta dai signori K. Bahlmann, presidente di sezione, P. Pescatore e O. Due, giudici, avvocato generale: Sir Gordon Slynn cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere ha pronunziato la seguente

SENTENZA › In fatto

paragrafo 1
Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni e i mezzi e argomenti delle parti possono così riassumersi :

SENTENZA › In fatto › I — Sfondo normativo della controversia e antefatti › A — Sfondo normativo

paragrafo 1
In presenza di una situazione di crisi manifesta del mercato dell'acciaio ai sensi dell'art. 58 del trattato CECA, la Commissione adottava, il 24 giugno 1981, la decisione 1831/81/CECA, «che introduce un sistema di sorveglianza ed una nuova disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica» (GU L 180, pag. 1).
paragrafo 2
Tale decisione ha sostituito la decisione n. 2794/80/CECA (GU 1980, L 291, pag. 1) e si applicava per il periodo 1o luglio 1981 - 30 giugno 1982.
paragrafo 3
L'art. 5 della decisione stabilisce che la Commissione fissa trimestralmente, per ogni impresa, la quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, sulla base delle produzioni e delle quantità di riferimento dell'impresa interessata e applicando a tali produzioni e quantità taluni tassi di riduzione.
paragrafo 4
L'art. 10 della decisione contempla una procedura di adeguamento delle quote per i prodotti della categoria la, che vengono utilizzati allo stato di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm; la Commissione, su richiesta dell'impresa corredata dalla prova che i prodotti sono stati utilizzati a tali scopi, adegua la quota ed autorizza le relative consegne.
paragrafo 5
L'art. 12, 1o comma, dispone che alle imprese che superano le loro quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, viene inflitta un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento. Al 2o comma dello stesso articolo viene stabilito, fra l'altro, che se l'impresa ha già superato la sua quota in uno dei trimestri precedenti, l'ammenda potrà ammontare fino al doppio dell'importo summenzionato.

SENTENZA › In fatto › I — Sfondo normativo della controversia e antefatti › B — Gli antefatti

paragrafo 1
In applicazione della suddetta decisione, la Commissione, con lettera 10 novembre 1981, comunicava alla Estel le quote di produzione ad essa assegnate e la parte di tali quote che poteva essere consegnata nel mercato comune (in prosieguo «quota di consegna») per il quarto trimestre 1981. Tali quote venivano fissate come segue:
paragrafo 2
(in tonnellate) Quota di produzione Quota di consegna Categoria la 530379 343166 Categoria Ib 398315 238148 Categoriale 112847 66735 Categoria Id 86947 59040 Categoria V 92628 61551 Categoria VI 110374 94817
paragrafo 3
Con lettera 26 gennaio 1982, la Estel richiedeva un adeguamento di 96643 tonnellate delle quote fissate nei suoi confronti per i prodotti della categoria la, in conformità all'art. 10 della decisione n. 1831/81.
paragrafo 4
Con lettera 8 marzo 1982, la Commissione adeguava la quota di produzione, fissata per la categoria la, portandola da 530379 a 613544 tonnellate e la quota di consegna fissata per la stessa categoria da 344223 e 426331 tonnellate (aumentandola poi a 428566 a rettifica di un errore di calcolo). Quindi, la Commissione accoglieva solo parzialmente la richiesta di adeguamento, ossia relativamente ad un quantitativo di 84343 tonnellate, richiamandosi nel contempo al fatto che nelle quote inizialmente assegnate erano già comprese 93341 tonnellate di prodotti semilavorati. La differenza fra l'adeguamento richiesto e l'adeguamento concesso ammontava quindi a 12300 tonnellate.
paragrafo 5
Con lettera 6 ottobre 1982, la Commission fissava le quote definitive di produzione e di consegna della ricorrente per il quarto trimestre 1981 tenendo conto dell'adeguamento accordato con lettera 8 marzo 1982 e degli scambi di quote intervenuti in conformità all'art. 11, n. 4, della decisione n. 1831/81. La ricorrente non proponeva ricorso avverso tale decisione.
paragrafo 6
Nella stessa lettera, la Commissione constatava che la Estel aveva superato le sue quote di consegna per il quarto trimestre 1981 e per quanto concerne i prodotti di tutte le categorie salvo quelli della categoria la per la quale restava una parte non utilizzata di 5056 tonnellate. Nel contempo, la Commissione concludeva che la Estel era passibile di ammenda a norma dell'art. 12 della decisione n. 1831/81. Di conseguenza, dopo aver messo la ricorrente in condizione di presentare le sue osservazioni e dopo aver sentito i suoi rappresentanti nel corso di un'audizione, il 24 marzo 1983 la Commissione emanava la decisione di cui è causa irrogando alla ricorrente un'ammenda dell'importo di 2183445 ECU per un superamento totale delle quote di consegna di 26466 tonnellate.
paragrafo 7
Tale decisione veniva notificata alla Estel con raccomandata 30 marzo 1983, pervenuta alla stessa il 5 aprile 1983.
paragrafo 8
Con atto registrato nella cancelleria della Corte il 10 maggio 1983, la ricorrente ha impugnato la suddetta decisione.

SENTENZA › In fatto › II — Il procedimento e le conclusioni

paragrafo 1
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
paragrafo 2
Con ordinanza 18 gennaio 1984, la Corte ha assegnato la causa alla seconda sezione.
paragrafo 3
La ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 4
«I. in via principale: annullare integralmente o, quanto meno, parzialmente la decisione della Commissione 24 marzo 1983, diretta nei confronti della Estel NV; in subordine: ridurre l'ammenda, inflitta con la decisione di cui è causa, a zero o all'importo che la Corte riterrà adeguato; II. il tutto con l'adozione degli eventuali provvedimenti ritenuti necessari dalla Corte; III. condannare la Commissione alle spese».
paragrafo 5
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 6
«in via principale, respingere le domande della Estel e condannare quest'ultima alle spese, e, in subordine, respingere la o le domande della Estel che la Corte riterrà di dover respingere».

SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e argomenti delle parti

paragrafo 1
Nel ricorso, la ricorrente sostiene con un primo mezzo che la Commissione ha violato l'art. 15 del trattato CECA motivando in maniera insufficiente, o quanto meno incomprensibile, la decisione litigiosa per quanto concerne l'ammenda inflitta in seguito ad un superamento di 5459 tonnellate e l'ammontare dell'ammenda stessa. La motivazione della decisione non tiene conto delle osservazioni svolte dalla Estel per iscritto e oralmente, fra l'altro nel corso dell'audizione. Soprattutto, la Commissione non ha assolutamente esaminato gli argomenti invocati dalla Estel, secondo i quali essa avrebbe dovuto tener conto, nella fissazione dell'ammenda, del fatto che le quote non erano state ancora fissate durante il quarto trimestre, che nessun superamento poteva essere imputato alla Estel e che circostanze particolari imponevano la riduzione dell'ammenda. Analogamente, la decisione litigiosa non contiene alcuna motivazione a giustificazione del fatto che la presente fattispecie rientri nella «regola generale» in conformità all'art. 12 della decisione n. 1831/81 e che sia adeguata un'ammenda di 82,5 ECU per tonnellata di superamento, ossia 2183445 ECU.
paragrafo 2
Con un secondo mezzo, la ricorrente asserisce che la Commissione avrebbe violato il principio di legalità basandosi esclusivamente, nella decisione litigiosa per quanto concerne l'ammenda inflitta per un superamento di 5459 tonnellate della quota di consegna su un metodo di applicazione dell'art. 10 della decisione n. 1831/81 da essa comunicato alla Estel solo dopo il quarto trimestre 1981 e che è determinante per il contenuto della nozione di «quota» ai sensi dell'art. 12 della predetta decisione.
paragrafo 3
In subordine, la ricorrente fa valere che la Commissione ha violato il principio secondo cui non può esservi pena senza colpa, trascurando il fatto che la Estel non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda un superamento di 5459 tonnellate della quota di consegna.
paragrafo 4
In ulteriore subordine, la ricorrente sostiene che a torto la Commissione non ha preso in considerazione le circostanze che hanno provocato un superamento di 5459 tonnellate della quota di consegna, la gravità dell'infrazione commessa e il grado di responsabilità imputabile alla Estel.
paragrafo 5
A sostegno di questo mezzo, la ricorrente fa valere che la Estel e la Commissione avrebbero applicato due metodi diversi di adeguamento della quota in base all'art. 10. La Estel si è basata sulle consegne di prodotti semilavorati, effettuate nel corso del quarto trimestre agli acquirenti presso i quali la domanda di tali prodotti era più elevata che durante il periodo di riferimento, ed essa ha richiesto un adeguamento pari alla differenza fra le consegne effettuate nel corso del quarto trimestre e le consegne effettuate a questi stessi acquirenti durante il periodo di riferimento, tenendo conto del tasso di abbattimento in vigore.
paragrafo 6
La Commissione ha invece adeguato la quota basandosi sul totale delle consegne di prodotti semilavorati e tenendo conto del totale delle consegne effettuate durante il periodo di riferimento, ossia anche delle consegne effettuate nei confronti degli acquirenti presso i quali la domanda non era più elevata, tenendo conto anche in ciò del tasso di abbattimento.
paragrafo 7
Secondo la ricorrente, la differenza fra i metodi di calcolo si è tradotta, nel caso di specie, nei seguenti dati numerici:
paragrafo 8
(in tonnellate) Metodo della Estel Metodo della Commissione a) Consegne durante il periodo di riferimento 100155 116676 b) Consegne durante il periodo di riferimento meno abbattimento del 20 % 80124 93341 c) Consegne durante il quarto trimestre 176767 177684 d) Adeguamento (e meno b) 96643 84343
paragrafo 9
Per i particolari riguardanti i diversi metodi ed i motivi per i quali la Estel ha applicato e ritenuto di poter applicare un metodo diverso da quello della Commissione come pure per la fondatezza, sotto il profilo giuridico, del proprio metodo, la ricorrente rinvia alla esposizione del suo primo mezzo nella causa 270/82.
paragrafo 10
La ricorrente fa valere che, benché nel corso del terzo e ancora del quarto trimestre 1981, l'applicazione dell'art. 10, in quanto norma di recente emanazione, abbia dato luogo ad una notevole confusione, la distinzione fra i due metodi non è mai venuta in rilievo nei colloqui e negli scambi di corrispondenza intercorsi fra l'industria siderurgica e la Commissione e quindi la Estel poteva partire dalla convinzione che almeno tale materia non fosse oggetto di controversia.
paragrafo 11
Solo nel caso dell'ultima settimana di novembre del 1981 la Commissione ha attirato l'attenzione della Estel sul fatto che essa raccomandava un altro metodo. Nel dicembre 1981 e nel gennaio 1982, fra la Estel e la Commissione sono intercorsi colloqui in ordine alle rispettive divergenze d'opinione sull'art. 10, e la Commissione ha definitivamente respinto il metodo sostenuto dalla Estel solo con lettera 3 febbraio 1982 (e ciò per il terzo trimestre 1981). Di conseguenza, la ricorrente ritiene che non le possa essere mosso alcun addebito per quanto riguarda un superamento della quota di 5459 tonnellate.
paragrafo 12
Tenendo conto del fatto che le consegne sarebbero state inferiori alla quota di 5056 tonnellate per la categoria la e che in forza dell'art. 11, n. 1, della decisione n. 1831/81, è ammesso un margine di tolleranza di superamento del 3 %, la Commissione ha calcolato un superamento di 22132 tonnellate per la categoria Ib e di 4334 tonnellate per la categoria V infliggendo quindi un'ammenda per un superamento totale di 26466 tonnellate. La Estel potrebbe accettare l'ammenda per un quantitativo di 21007 tonnellate ma contesta l'ammenda inflitta per un superamento di 5459 tonnellate. Se la Commissione avesse concesso l'adeguamento della quota richiesto dalla Estel per la categoria la, in conformità all'art. 10 della decisione n. 1831/81, essa avrebbe dovuto partire, per la categoria la, da un quantitativo di consegne inferiore alla quota di 17356 tonnellate, e non di 5056 tonnellate, così che sarebbero state ancora disponibili 12300 tonnellate per compensare superamenti in altre categorie. Tale compensazione avrebbe portato ad un superamento di 16673 tonnellate per la categoria Ib (invece di 22132 tonnellate), ossia 5459 tonnellate in meno del quantitativo per il quale è stata inflitta un'ammenda con la decisione di cui è causa.
paragrafo 13
Dato che non era stabilito il modo in cui doveva essere effettuato l'adeguamento della quota ai sensi dell'art. 10, e che la Estel non ha potuto prevedere che la consegna di un certo quantitativo di prodotti semilavorati avrebbe potuto comportare un superamento di 5459 tonnellate della quota di consegna, l'ammenda è contraria al principio di legalità.
paragrafo 14
Anche se, nel corso di tutto il quarto trimestre, la Estel fosse stata cosciente del fatto che sarebbe stato possibile applicare anche altri metodi di calcolo — il che non è avvenuto — la Commissione avrebbe dovuto evitare di irrogare un'ammenda, in quanto il metodo della Estel era «ragionevole e perfettamente difendibile». Il fatto che la Commissione si sia basata esclusivamente sul proprio metodo per determinare i superamenti per i quali è stata inflitta una ammenda, è altresì contrario al principio di legalità che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario. A sostegno di questo punto di vista, la ricorrente si richiama alla relazione del Professor Tiedemann dell'Università di Friburgo (Germania), allegata alla replica nella causa 270/82.
paragrafo 15
In subordine, la ricorrente sostiene che l'ammenda è contraria al principio secondo cui non può esservi pena senza colpa. Nel corso del quarto trimestre, la Estel ha ritenuto e potuto ritenere di essere legittimata ad applicare il proprio metodo, alla luce del carattere ragionevole di questo nonché della genesi dell'art. 10. Se la Estel avesse quindi commesso un errore scusabile quanto al senso dell'art. 10, non potrebbe esserle addebitato un superamento di 5459 tonnellate. Anche per l'importanza del principio «nulla poena sine culpa» nel diritto comunitario, la ricorrente rinvia alla relazione del professor Tiedemann.
paragrafo 16
Sempre in via subordinata, la ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto tener conto di circostanze attenuanti, della gravità dell'infrazione commessa e del grado di responsabilità, criteri esposti in dettaglio nella relazione del professor Tiedemann. Nella fattispecie, le circostanze particolari che hanno provocato un superamento di 5459 tonnellate giustificano in ogni caso una riduzione dell'ammenda all'importo che la Corte riterrà adeguato.
paragrafo 17
La Commissione solleva, in via principale, l'eccezione di irricevibilità del ricorso sostenendo che la domanda della Estel si risolve, in realtà, in una domanda vertente sulla legittimità della decisione della Commissione 8 marzo 1982 che adeguava, in conformità all'art. 10 della decisione n. 1831/81, la quota inizialmente assegnata alla Estel per i prodotti nella categoria la. Tuttavia, poiché la Estel ha omesso di proporre un ricorso nel termine di un mese stabilito dall'art. 33 del Trattato CECA, la decisione 8 marzo 1982 non può più essere impugnata e il punto di vista della Commissione in ordine all'adeguamento della quota non può più essere contestato nell'ambito della presente controversia. A sostegno di tale tesi, la Commissione rinvia alla giurisprudenza della Corte ed in particolare alla sentenza 31 marzo 1965 (causa 21/64, Macchiorlati Dalmas, Race. pag. 228) in cui è stato dichiarato che il termine perentorio d'impugnazione contemplato dall'art. 33 del Trattato CECA «risponde all'esigenza che la legalità delle decisioni amministrative non sia rimessa in discussione indefinitamente». Inoltre, l'art. 36, n. 3, 3o comma, del trattato CECA non va applicato, trattandosi, nella presente controversia, di una decisione individuale diretta alla Estel.
paragrafo 18
Nel merito, la Commissione sostiene che i due mezzi dedotti dalla Estel non sono fondati. Per quanto concerne il primo di tali mezzi, la Commissione ritiene che, secondo la giurisprudenza della Corte, una decisione debba contenere solo i principali punti di diritto e di fatto alla base di essa e necessari per rendere comprensibile il ragionamento che ha guidato la Commissione e che una decisione sia sufficientemente motivata quando indica le motivazioni — sia di fatto che di diritto — su cui essa si fonda senza che debbano essere trattate le obiezioni che le possono essere mosse. Inoltre, essa non è tenuta a rendere espliciti i motivi per i quali essa ritiene di non dover dar seguito alle osservazioni formulate o ad elementi che non erano e che non avrebbero potuto essere pertinenti al momento dell'adozione della decisione.
paragrafo 19
La Commissione ritiene che l'art. 12 della decisione n: 1831/81 stabilisca una sanzione obiettivamente determinata in caso di superamento delle quote e che essa noh possa pertanto tener conto di elementi soggettivi quali la gravità della colpa o talune circostanze particolari. Di conseguenza, la Commissione non dispone di alcuna discrezionalità nell'irrogazione dell'ammenda e non è quindi tenuta a motivare ulteriormente la sua decisione al riguardo.
paragrafo 20
Analogamente, nella determinazione dell'ammenda ai sensi dell'art. 12, 1o comma, la Commissione non dispone di alcun potere discrezionale e non è quindi tenuta a motivare ulteriormente la sua decisione al riguardo. Invece, la Commissione ritiene di disporre di un certo potere discrezionale per aumentare in certi casi l'ammenda ai sensi dell'art. 12, 2o comma. Tuttavia, se un'impresa ha già superato le sue quote nel corso del trimestre precedente, è normale che essa sia assoggettata ad una maggiorazione dell'ammenda del 10 % senza che la maggiorazione stessa debba essere ulteriormente motivata. Nella fattispecie, la Estel ha già superato le sue quote nel corso del terzo trimestre 1981.
paragrafo 21
D'altro canto, la decisione litigiosa va considerata nell'ambito dei suoi rapporti con la decisione n. 1831/81 e con quella dell'8 marzo 1982. Il complesso di queste decisioni esprime in maniera inequivocabile il punto di vista della Commissione in ordine ai fatti e alla giustificazione dell'ammontare dell'ammenda.
paragrafo 22
Circa il secondo mezzo dedotto dalla ricorrente, la Commissione, muovendo una serie di osservazioni generali, obietta che i superamenti di quote e le quote non esaurite di cui all'art. 11 (possibilità di compensare taluni superamenti con il mancato esaurimento di quote fissate per altre sottocategorie di prodotti della categoria I) non hanno alcuna relazione con l'adeguamento di cui all'art. 10. Tale norma consente soltanto di adeguare le quote per la categoria la nel caso e nei limiti in cui le quote fissate per prodotti semilavorati che fanno parte di dette quote, non bastino per coprire le consegne effettive di semilavorati sul mercato internò nel corso del trimestre di cui trattasi. Se la Estel avesse ottenuto le ulteriori 12300 tonnellate di adeguamento da essa richieste, essa avrebbe usufruito due volte di un supplemento per tale quantitativo, una volta come componente della quota di consegna fissata inizialmente per i prodotti semilavorati e una seconda volta come parte dell'adeguamento. Nella fattispecie, una quota di 96643 tonnellate (84343 tonnellate di adeguamento aggiunte a 12300 tonnellate assegnate in base alla quota di consegna per i prodotti semilavorati) era sufficiente a coprire le consegne effettive di prodotti semilavorati. La Estel perseguiva lo scopo di utilizzare talune quote non esaurite nella categoria la, destinate alla copertura di forniture effettive di semilavorati, ma non utilizzate a tal fine, onde ridurre di 5459 tonnellate/a 16673 tonnellate, un superamento di 22132 tonnellate nella categoria Ib, rendendolo così un po' meno eccessivo.
paragrafo 23
A parere della Commissione, ciò rappresenta, da parte della Estel, un comportamento di mancata solidarietà nei confronti delle altre imprese siderurgiche in quanto implica che la Estel avrebbe potuto avere una quota più consistente a scapito delle altre imprese il che costituisce un comportamento diametralmente opposto alla finalità della disciplina delle quote.
paragrafo 24
Per quanto concerne il metodo di calcolo dell'adeguamento delle quote da essa applicato in conformità all'art. 10 della decisione n. 1831/81, la Commissione afferma che esso deve tener conto del fatto che le quote di produzione e di consegna inizialmente fissate comprendevano già un certo quantitativo destinato alla consegna di semilavorati. In ogni caso, l'impresa interessata fruisce di una copertura per il totale dei semilavorati consegnati nel mercato interno durante il trimestre di cui trattasi determinata in parte sulla base della quota di consegna (ufficiosa) inclusa nella quota di consegna globale iniziale fissata per la categoria la e che rappresenta quindi le consegne reali medie relative ad un periodo determinato, e in parte sulla base di una quota di adeguamento pari alla differenza fra il quantitativo effettivamente consegnato e tale quota di consegna ufficiosa (espressa in percentuale) fissata per i semilavorati. Dal sistema stesso risulta che gli adeguamenti vengono effettuati sempre a posteriori in quanto solo dopo la fine di un trimestre possono essere determinati, per le imprese interessate, i dati relativi ai prodotti semilavorati effettivamente consegnati nel mercato comune.
paragrafo 25
La Commissione contesta che il metodo di calcolo per l'adeguamento non fosse noto nel quarto trimestre 1981. La ricorrente sapeva o avrebbe dovuto sapere come doveva essere cacolato tale adeguamento e quanto meno che le produzioni e le consegne di riferimento, così come le quote (iniziali) di produzione e di consegna fissate, presentano un carattere forfettario e non sono pertanto «kundenorientiert». Ne consegue che il sistema di calcolo dell'adeguamento è conforme al sistema di calcolo della quota inizialmente fissato. Da una lettera in data 29 settembre 1981 indirizzata alla Commissione dalla Eurofer risulta che questo, e quindi la Estel (in quanto aderente alla Eurofer), non avevano problemi da risolvere in ordine alla base del calcolo dell'adeguamento. Nessun altro produttore di semilavorati che ha richiesto adeguamenti ha utilizzato altri elementi di base per effettuare il proprio calcolo o ha presentato un ricorso contro la decisione della Commissione.
paragrafo 26
Infine, la Commissione osserva che la Estel avrebbe dovuto chiedere alla Commissione, in quanto autrice della decisione n. 1831/81, l'interpretazione esatta dell'art. 10 immediatamente dopo l'adozione della decisione così come avevano fatto altre imprese e quindi la Estel ha assunto il rischio di tale omissione. Il metodo della Estel è poco ragionevole in quanto sfavorevole agli altri produttori siderurgici e indifendibile in quanto incompatibile con la disciplina istituita dalla decisione n. 1831/81 nel suo insieme. La Estel ha anche commesso l'errore di ritenere che le consegne di semilavorati possano dar luogo ad una compensazione ai sensi dell'art. 11 il che è contrario allo scopo dell'adeguamento stabilito all'art. 10. Ne consegue che l'ammenda inflitta per il superamento stabilito all'art. 10. Ne consegue che l'ammenda inflitta per il superamento di 5459 tonnellate non è incompatibile col principio di legalità.
paragrafo 27
In ordine al mezzo dedotto in via subordinata rispetto al secondo mezzo, la Commissione sottolinea che, a suo parere, l'art. 12 della decisione n. 1831/81 contempla una sanzione determinata obiettivamente e che non lascia alla Commissione alcuna libertà di valutazione circa l'irrogazione di tale sanzione. In ogni caso, il fatto che un'impresa abbia dato, in piena buona fede, un'interpretazione erronea di un'articolo della predetta decisione, non costituisce una circostanza suscettibile di essere presa in considerazione nell'applicazione dell'art. 12. Nel caso in cui la Corte desse una diversa interpretazione dell'art. 12, la Commissione sostiene che potrebbe imputarsi alla Estel il fatto di aver scientemente superato la propria quota.
paragrafo 28
La Commissione nega altresì di aver violato il principio «nulla poena sine culpa» in quanto all'epoca dei fatti, ossia durante il quarto trimestre 1981, la Estel era o avrebbe dovuto essere consapevole di superare le quote assegnatele e del carattere «sanzionabile» di tale comportamento.
paragrafo 29
Per quanto concerne il mezzo, dedotto in ulteriore subordine dalla Estel, e fondato sul fatto che la Commissione non avrebbe preso in considerazione le circostanze del superamento di cui è causa, la sua gravità o il grado di colpevolezza della Estel, la Commissione sottolinea nuovamente che l'art. 12, 1o comma, della decisione n. 1831/81 non le lascia alcun margine discrezionale che le consenta di ridurre l'ammenda. Solo in caso di aumento dell'ammenda in conformità all'art. 12, 2o comma, essa può prendere in considerazione taluni elementi soggettivi. Tenuto conto del fatto che in forza di tale disposizione essa può fissare fino al doppio l'ammontare dell'ammenda, e che nella fattispecie essa lo ha aumentato solo del 10 %, la Commissione ritiene di aver già sufficientemente tenuto conto degli elementi soggettivi.
paragrafo 30
Infine, la Commissione sottolinea che, a suo parere, il ricorso riguarda solo una parte dell'ammenda, ossia quella concernente il superamento di 5459 tonnellate delle quote e che non può essere in alcun modo giustificata la domanda d'annullamento integrale della decisione di cui è causa né, quanto meno, di revoca dell'intera ammenda.
paragrafo 31
La ricorrente ribatte, per quanto concerne l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, che essa non ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla legittimità del metodo di calcolo per l'adeguamento delle quote applicato dalla Commissione nell'adottare la decisione 8 marzo 1982. Essa contesta invece solo l'ammenda irrogata e il suo ammontare.
paragrafo 32
Nel merito, la ricorrente conferma la sua tesi secondo cui la decisione di cui è causa è insufficientemente motivata. Sarebbe stata indispensabile una motivazione più dettagliata in quanto la tesi della Commissione secondo cui l'art. 12 della decisione n. 1831/81 non le «lascia alcun margine di valutazione nell'irrogazione della sanzione» non è esatta. Infatti, tale interpretazione non è compatibile con la formulazione dell'art. 12 né col trattato né con vari, principi generali di diritto in materia di sanzioni penali come la Estel ha altresì dimostrato nella causa 270/82.
paragrafo 33
Allo stesso modo, la Commissione avrebbe dovuto spiegare il motivo per cui era giustificato un'aumento dell'ammenda del 10 % ed essa non avrebbe dovuto limitarsi a rinviare alle norme della decisione n. 1831/81 e della decisione individuale 8 marzo 1982.
paragrafo 34
Per quanto concerne il secondo mezzo (in via principale), la ricorrente contesta il parere della Commissione secondo cui il quantitativo non esaurito risultante da un adeguamento ai sensi dell'art. 10 non può essere utilizzato per una compensazione. Al contrario, la Commissione stessa, nella presente fattispecie, ha adeguato la quota della categoria la ad un importo di 84343 tonnellate il che ha comportato un quantitativo non esaurito in questa categoria di 5056 tonnellate; tale quantitativo ha potuto essere impiegato per compensare i superamenti in tutte le altre categorie.
paragrafo 35
La ricorrente nega altresì di aver saputo o di essere stata tenuta a sapere che il proprio metodo di calcolo non era appropriato; essa ha invece dimostrato, nella presente controversia e nella causa 270/82, che il metodo di calcolo da essa utilizzato è perfettamente difendibile. La lettera della Eurofer del 29 settembre 1981 non riguarda il problema di stabilire se l'adeguamento debba essere forfettario o «kundenorientiert». Tale problema non è stato più sollevato prima del 1o dicembre 1981, ad eccezione di un colloquio intervenuto il 29 settembre 1981.
paragrafo 36
Nella controreplica, la Commissione ritorna sulla sua tesi secondo cui il ricorso della Estel, essendo sostanzialmente diretto contro il metodo di calcolo dell'adeguamento utilizzato dalla Commissione, è quindi irricevibile in quanto la Estel non ha impugnato la decisione 8 marzo 1982.
paragrafo 37
In ordine al primo mezzo, la Commissione respinge l'argomento della Estel secondo cui essa ha irrogato un'ammenda tenendo conto di quote che non erano state fissate. Invece, la quota del quarto trimestre 1981 per la categoria la era stata oggettivamente determinata in anticipo. D'altro canto, la Commissione sostiene che l'aumento dell'ammenda normale di 75 ECU si spiega in base ad un superamento aggravato compiuto dalla Estel, in quanto quest'ultima ha superato, non solo la sua quota di produzione, ma anche la sua quota di consegna per la categoria interessata. Luna e l'altra costituiscono infrazioni distinte. Irrogando un'ammenda di 75 ECU per il superamento più elevato e un'ammenda del 20 % per il superamento minore, la Commissione ha tenuto conto della proporzionalità.
paragrafo 38
In ordine al secondo mezzo (principio di legalità), la Commissione ritiene, così come la Estel, che il problema che si pone nella causa presente sia quello di stabilire se la Estel avesse il diritto di utilizzare un metodo di calcolo diverso da quello raccomandato dalla Commissione il che a suo parere non era possibile dato che il metodo di calcolo dell'adeguamento e quello della quota iniziale dovevano fondersi sulle stesse basi. Con telex 1o dicembre 1981, indirizzato alla Estel, la Commissione aveva confermato il proprio metodo di calcolo dell'art. 10 così come da essa più volte illustrato alla Estel in passato nel corso di colloqui a viva voce e telefonici.
paragrafo 39
Per quanto riguarda il secondo mezzo dedotto in subordine «nulla poena sine culpa», la Commissione sostiene di ritenere di poter garantire il buon funzionamento del regime delle quote solo se autorizzata ad utilizzare un sistema di ammende automatiche mentre ogni altro sistema comprometterebbe la certezza del diritto.

SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento

paragrafo 1
All'udienza del 23 febbraio 1984, la Estel, con l'aw. T. R. Ottervanger, e la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. R. Wägenbaur, consigliere giuridico presso il suo servizio giuridico, in qualità di agente, e dal-l'aw. P. V. F. Bos, hanno svolto osservazioni orali.
paragrafo 2
La Commissione ha sostenuto in tale sede che, a suo parere, la Estel era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, all'inizio del quarto trimestre 1981, del fatto che il suo metodo di calcolo, per quanto riguarda l'adeguamento della quota in conformità all'art. 10 della decisione n. 1831/81, non era corretto in quanto era evidente che il calcolo dell'adeguamento viene effettuato secondo il metodo di calcolo dei dati di riferimento. In ogni caso, la Estel è venuta effettivamente a conoscenza di ciò una volta ricevuto il telex della Commissione del 1o dicembre 1981 e la Estel ha modificato in tempo utile il programma di produzione per i prodotti diversi da quelli della categoria la.
paragrafo 3
Per contro, la Estel ha sostenuto che persino verso la fine di novembre del 1981, la Commissione non aveva preso definitivamente posizione per quanto concerne il metodo di calcolo dell'adeguamento. Certo, la Commissione ha reso noto alla Eurofer, con lettera 10 novembre 1981, che doveva essere applicato il metodo basato sulla percentuale.
paragrafo 4
Tuttavia ciò non ha fatto venir meno le divergenze d'opinione in ordine all'applicazione della «kundenorientierte Methode». Invece, la discussione su tale argomento tra la Commissione e la Estel ha avuto inizio solo alla fine di novembre del 1981, ossia quando tutti i contratti di consegna erano già stati conclusi. In ogni caso, la Commissione era obbligata a comunicare alla Estel il proprio metodo di calcolo all'inizio del quarto trimestre 1981 ed essa vi ha provveduto in maniera chiara e definitiva solo dopo la fine di questo stesso trimestre.
paragrafo 5
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni alla stessa udienza.

SENTENZA › In diritto

punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 10 maggio 1983, la società Estel NV (in prosieguo: Estel) con sede a Nimega, ha proposto, ai sensi degli artt. 36, 2o comma, e 33 del trattato CECA, un ricorso diretto all'annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 1983 con cui le è stata inflitta un'ammenda di 2183445 ECU, pari a HFL 5482849.
punto 2
La decisione di cui è causa è motivata col fatto che la Estel ha superato le parti delle quote di produzione che potevano essere consegnate nel mercato comune per i prodotti della categoria Ib di 22132 tonnellate e per quelli della categoria V di 4334 tonnellate e che tali superamenti costituiscono trasgressioni della decisione della Commissione 24 giugno 1981 n. 1831/81/CECA che introduce una disciplina di quote di produzione di alcuni prodotti per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 180, pag. 1).
punto 3
Va ricordato che tale decisione ha istituitola norma dell'art. 58 del trattato CECA, un regime di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica. L'art. 5 di detta decisione stabilisce che la Commissione fissa trimestralmente, per ogni impresa, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune sulla base delle produzioni e delle quantità di riferimento applicando a tali produzioni e quantità taluni tassi di riduzione.
punto 4
L'art. 11, n. 1, della decisione, nella versione modificata dall'art. 1, n. 6, della decisione della Commissione 3 luglio 1981, n. 1832 (GU L 184, pag. 1) consente un margine di tolleranza del 3 % in caso di superamento della quota di produzione, «fermo restando che la produzione totale di queste categorie non può superare la somma delle quote assegnate per ciascuna di tali categorie di prodotti».
punto 5
L'art. 12, 1o comma, di questa stessa decisione dispone che alle imprese che superano le quote di produzione o la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune, verrà inflitta un'ammenda pari, in genere, a 75 ECU per tonnellata di superamento; il 2o comma stabilisce che «se la produzione di un'impresa supera la quota del 10 % o più o se l'impresa ha già superato in uno dei trimestri precedenti la sua o le sue quote, le ammende potranno ammontare fino al doppio di detti importi per tonnellata. Si applicano le stesse regole se vengono superate le quantità che possono essere consegnate nel mercato comune».
punto 6
In applicazione della decisione n. 1831/81, la Commissione comunicava alla Estel, con lettera 10 novembre 1981, le sue quote di produzione e la parte di tali quote che poteva essere consegnata nel mercato comune per il quarto trimestre 1981. Con lettera 26 gennaio 1982, la Estel chiedeva alla Commissione di adeguare, a norma dell'art. 10 della decisione n. 1831/81, la quota fissata per i prodotti della categoria la destinati alla produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro inferiore a 406,4 mm, aumentandola di 96643 tonnellate. Tuttavia, la Commissione, con lettera 8 marzo 1982, accordava alla Estel solo un aumento di 84343 tonnellate, cioè con una riduzione di 12300 tonnellate rispetto alla domanda, e la Estel non impugnava tale decisione.
punto 7
Con lettera 6 ottobre 1982, la Commissione fissava le quote definitive della Estel per il quarto trimestre 1981 tenendo conto in particolare dell'adeguamento concesso con lettera dell'8 marzo precedente; con la stessa lettera, la Commissione informava la Estel che essa aveva superato le quote per il quarto trimestre 1981 e che essa era pertanto passibile di ammenda.
punto 8
II 24 marzo 1983, la Commissione adottava la decisione di cui è causa constatando un superamento definitivo delle quote di 26466 tonnellate, ossia 22132 tonnellate per i prodotti della categoria Ib e 4334 tonnellate per i prodotti della categoria V e infliggendo alla Estel un'ammenda di 2183445 ECU in applicazione dell'art. 12 della decisione n. 1831/81.
punto 9
Ricordando che la Estel aveva già superato le sue quote di produzione e di consegna nel corso del trimestre precedente, la decisione aumentava l'importo dell'ammenda, per quanto concerne il quarto trimestre, del 10%. in relazione all'ammenda normale di 75 ECU portandolo così a 82,5 ECU per tonnellata.
punto 10
Col presente ricorso, la Estel chiede, in via principale, l'annullamento, totale o parziale, della decisione litigiosa che fissa l'ammenda e, in via subordinata, la riduzione di questa a zero ovvero all'importo che la Corte riterrà adeguato. A tal fine, la Estel invoca diversi mezzi fondati sulla carenza di motivazione, in subordine sulla violazione del principio di legalità, in ulteriore subordine sulla violazione del principio secondo cui non può esservi pena senza colpa nonché sull'esistenza di circostanze particolari.
punto 11
La Estel non contesta un superamento di 21007 tonnellate sul quantitativo di superamento di 26466 tonnellate imputatole, quantitativo netto risultante da una compensazione dei superamenti intervenuti nel complesso delle categorie di prodotti con la parte non esaurita di 5056 tonnellate nella categoria la; di conseguenza, il ricorso verte soltanto sull'irrogazione dell'ammenda per un superamento residuo di 5459 tonnellate nonché sull'importo corrispondente dell'ammenda.

SENTENZA › In diritto › Sulla ricevibilità

punto 12
Nei confronti di questo ricorso, la Commissione solleva innanzitutto un'eccezione di irricevibilità. Essa sostiene al riguardo che il ricorso verte in realtà sulla legittimità della decisione della Commissione 8 marzo 1982 che adottava la quota assegnata inizialmente alla Estel per i prodotti della categoria la. Avendo omesso di proporre tempestivamente un ricorso avverso tale decisione, la Estel non potrebbe più impugnare, nell'ambito della presente controversia, l'adeguamento della quota effettuato dalla Commissione.
punto 13
A questo proposito, va constatato che per quanto, secondo la costante giurisprudenza della Corte, un ricorrente, in occasione di un ricorso diretto all'annullamento di una decisione individuale, non possa invocare l'illegittimità di un'altra decisione individuale di cui esso sia stato destinatario e che sia divenuta definitiva, nella fattispecie il ricorso non verte sull'illegittimità dell'adeguamento della quota o del metodo di calcolo a tal fine impiegato dalla Commissione, ma soltanto sulla legittimità dell'ammenda inflitta alla ricorrente e sul suo importo, come d'altro canto espressamente dichiarato dalla Estel.
punto 14
II mezzo fondato sull'irricevibilità va pertanto respinto.

SENTENZA › In diritto › Sul merito

punto 15
Quanto al merito, la Estel invoca in primo luogo, a sostegno della domanda di annullamento, il mezzo di carenza di motivazione in violazione dell'art. 15 del trattato CECA. Dato che la fondatezza di questo mezzo è in rapporto diretto con gli altri mezzi del ricorso, è opportuno trattarlo nuovamente dopo l'esame di questi.

SENTENZA › In diritto › Sulla violazione del principio di legalità «nulla poena sine lege»

punto 16
Con questo mezzo, la Estel fa valere che la Commissione avrebbe violato il principio di legalità basandosi esclusivamente, nella decisione litigiosa, su di un metodo di applicazione dell'art. 10 della decisione n. 1831/81 da essa comunicato alla Estel solo dopo il quarto trimestre 1981 e che sarebbe determinante per il contenuto della nozione di «quota» ai sensi dell'art. 12 della predetta decisione.
punto 17
Innanzitutto va ricordato che a norma dell'art. 10 della decisione n. 1831/81, la Commissione è abilitata ad adeguare la quota, a richiesta dell'impresa corredata dalla prova che i prodotti interessati della categoria la sono stati utilizzati allo stato di laminati a caldo per la produzione nella Comunità di tubi saldati di diametro inferiore o uguale a 406,4 mm.
punto 18
È pacifico che la Estel non ha superato la sua quota di consegna per i prodotti della categoria la e che vi è stato persino un quantitativo non utilizzato di 5056 tonnellate in questa categoria.
punto 19
Tuttavia, la Estel sostiene che se la Commissione avesse adeguato, ai sensi dell'art. 10 della decisione n. 1831/81, la sua quota di consegna per i prodotti della categoria I a), in conformità al metodo di calcolo della Estel, di 12300 tonnellate in più, portandolo così a 96643 tonnellate (invece di 84343 tonnellate), il quantitativo non utilizzato in questa categoria sarebbe ammontato a 17356 tonnellate (invece di 5056 tonnellate) il che avrebbe portato, in base ad una compensazione a norma dell'art. 11 di questa stessa decisione, per i prodotti della categoria Ib ad un superamento di 16673 tonnellate (invece di 22132 tonnellate). Di conseguenza, il superamento totale sarebbe ammontato a 21007 tonnellate (16673 tonnellate nella categoria Ib e 4334 tonnellate nella categoria V invece di 26446 tonnellate, con una riduzione pertanto di 5459 tonnellate.
punto 20
In mancanza di tempestiva comunicazione da parte della Commissione in ordine alla sua interpretazione dell'art. 10, la Estel avrebbe creduto, e avrebbe potuto credere in buona fede all'inizio del quarto trimestre 1981, che la Commissione avrebbe applicato il suo stesso metodo tanto più che esso sarebbe un metodo ragionevole e difendibile.
punto 21
La Commissione si sarebbe fatta un'opinione definitiva sul metodo da applicare solo verso la metà di novembre del 1981 ed essa avrebbe informato definitivamente la Estel solo con lettera del 3 febbraio 1982.
punto 22
Dato che il metodo di adeguamento della quota a norma dell'art. 10 non sarebbe stato determinato, durante il quarto trimestre 1981, la Estel non avrebbe potuto prevedere che la consegna di un certo quantitativo di prodotti semilavorati avrebbe potuto comportare un superamento della quota di consegna e quindi costituire un fatto sanzionabile.
punto 23
La Commissione contesta il fatto che la Estel non fosse a conoscenza del metodo di calcolo dell'adeguamento all'inizio del quarto trimestre 1981 e ciò malgrado i suoi scambi di opinioni, per lettera e a seguito di colloqui, con la Eurofer — l'associazione delle imprese siderurgiche europee di cui la Estel fa parte — e con la Estel stessa. Infatti, con lettera 29 settembre 1981, la Eurofer avrebbe confermato che i propri membri non avrebbero avuto problemi da affrontare in ordine alla base di calcolo dell'adeguamento di cui all'art. 10; con lettera 10 novembre 1981, inviata alla Eurofer, e infine, con telex 1o dicembre 1981 diretto alla Estel, la Commissione avrebbe espresso chiaramente il proprio punto di vista.
punto 24
Comunque, la Estel avrebbe dovuto e potuto sapere che il metodo di calcolo dell'adeguamento avrebbe dovuto essere lo stesso di quello della quota iniziale; quanto meno, la Estel avrebbe saputo che le produzioni e le consegne di riferimento, come le quote di produzione e di consegna inizialmente fissate, presenterebbero un carattere forfettario e che non avrebbero alcuna relazione con taluni acquirenti determinati, vale a dire che esse non sarebbero «kundenorientiert».
punto 25
Di conseguenza, il metodo della Estel non sarebbe stato né evidente, né ragionevole in quanto la quota iniziale avrebbe già compreso una quota parte fissata per i prodotti semilavorati; se la Estel avesse quindi beneficiato dell'adeguamento sollecitato di 12300 tonnellate, essa avrebbe ottenuto tale quantitativo due volte. D'altro canto, la Estel avrebbe commesso l'errore di ritenere che le consegne di prodotti semilavorati avrebbero potuto dar luogo a compensazione a norma dell'art. 11 della decisione.
punto 26
La Commissione sostiene altresì che la Estel sarebbe un'impresa troppo importante per poter ignorare i principi di base dei metodi di calcolo sia delle quote che del loro adeguamento. In tale ipotesi, la Estel sarebbe stata la sola impresa a non aver compreso in tempo utile il metodo di calcolo dell'adeguamento corretto.
punto 27
In subordine, la Commissione fa valere che la Estel avrebbe in realtà scientemente assunto il rischio di veder verificarsi un eccesso di produzione in quanto essa avrebbe potuto chiedere alla Commissione l'interpretazione esatta dell'art. 10 come avevano fatto altre imprese.
punto 28
La Commissione conclude che l'ammenda inflitta per le 5459 tonnellate di superamento non sarebbe incompatibile col principio di legalità e che tale mezzo sarebbe pertanto privo di fondamento.
punto 29
La Corte constata che nel caso di specie si pone il problema di stabilire se l'irrogazione di un'ammenda alla Estel sia compatibile col principio di legalità, mentre la Estel poteva in buona fede basarsi su un metodo di calcolo diverso da quello raccomandato dalla Commissione per l'adeguamento della quota per il quarto trimestre 1981 o mentre esistevano quanto meno incertezze in ordine al metodo da applicare.
punto 30
Circa lo stabilire se la Commissione avesse correttamente applicato l'art. 10 della decisione n. 1831/81, va fatto rilevare che la Estel non ha contestato dinanzi alla Corte la validità della decisione di adeguamento adottata dalla Commissione e che essa si è conformata, nel febbraio 1982, al parere della Commissione al riguardo.
punto 31
Per quanto concerne il terzo trimestre 1981, la Corte ha dichiarato nella sentenza 29 febbraio 1984 (causa 270/82, Estel, Race. 1984, pag. 1195), che la Commissione era tenuta a comunicare di sua iniziativa alle imprese interessate il metodo di calcolo che essa riteneva di applicare e ciò all'inizio di tale trimestre. Inoltre, la Corte ha constatato che la Commissione, omettendo di agire in tal modo, aveva contribuito a far regnare l'incertezza sul metodo di calcolo corretto, e ha di conseguenza ridotto l'ammenda irrogata alla Estel.
punto 32
Tuttavia, anche se la Estel ha potuto trovarsi in dubbio durante il terzo trimestre 1981 in ordine al metodo di calcolo dell'adeguamento da applicare, essa era però effettivamente a conoscenza, al massimo alla metà di novembre del 1981, del fatto che la Commissione avrebbe applicato un metodo diverso dal suo.
punto 33
Risulta agli atti che sono intercorsi parecchi scambi di opinioni fra la Estel e la Eurofer, da un lato, e la Commissione, dall'altro per quanto concerne il calcolo degli adeguamenti delle quote e che la Commissione ha lasciato capire in tempo utile quale era a suo parere il metodo di calcolo corretto.
punto 34
Anche se non fosse possibile desumerlo dalla lettera della Eurofer 29 settembre 1981 diretta alla Commissione, risulta tuttavia chiaramente dalla lettera della Commissione 10 novembre 1981 diretta alla Eurofer che la Estel doveva conoscere il metodo ritenuto corretto dalla Commissione. La Commissione si è richiamata a diversi scambi di opinioni intercorsi con la Estel nel suo telex 1o dicembre 1981 diretto a quest'ultima.
punto 35
Inoltre, anche se la Estel non avesse ben compreso il metodo di calcolo della Commissione, essa sapeva almeno che questa avrebbe seguito un metodo diverso da quello da essa stessa adottato e avrebbe quindi potuto chiedere alla Commissione di fornirle chiarimenti. Comunque, la Estel, nell'ipotesi di una divergenza di opinioni con la Commissione, non doveva sostituire il parere di questa con la propria interpretazione.
punto 36
Ne consegue che la Estel ha consapevolmente assunto il rischio di superare le sue quote per il quarto trimestre 1981. Pertanto, essa non può più appellarsi né alla sua pretesa buona fede né ad una eventuale incertezza su questo punto.
punto 37
II mezzo fondato sulla violazione del principio di legalità va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sulla violazione del principio che non può esservi pena senza colpa

punto 38
In subordine, la Estel sostiene di aver ritenuto e potuto ritenere, nel corso del quarto trimestre, di essere legittimata ad applicare il proprio metodo di calcolo dell'adeguamento delle quote. Non avendo avuto, né dovendo avere, dubbi in ordine all'esattezza di tale metodo, essa avrebbe pertanto commesso un errore scusabile per quanto concerne il metodo di calcolo corretto, errore che non potrebbe esserle contestato.
punto 39
Dal principio secondo cui «non può» esservi pena senza colpa» — principio che fa parte dell'ordinamento giuridico comunitario così come dimostrato dalla relazione del professor Tiedemann allegata al ricorso — risulterebbe che non potrebbe esserle contestato il superamento delle quote intervenuto e, pertante, che nessuna ammenda potrebbe esserle inflitta nel caso di specie.
punto 40
La Commissione, invece, insiste sulla necessità di un regime di ammende automatiche. Di conseguenza, poco importerebbe che la Estel sia responsabile o che abbia commesso un errore scusabile.
punto 41
Come la Corte ha già dichiarato sul secondo mezzo dedotto in via principale dalla Estel, questa ha in realtà scientemente accettato, in relazione ai fatti summenzionati, il rischio di un eventuale errore. Tale errore non è scusabile in quanto la ricorrente non doveva sostituire il parere della Commissione con la propria interpretazione.
punto 42
Risulta altresì dai fatti che la Estel avrebbe potuto evitare il superamento delle quote, e quindi l'irrogazione dell'ammenda, in quanto essa poteva ancora modificare il programma di produzione anche nell'ipotesi in cui avesse avuto conoscenza della posizione della Commissione solo a seguito della lettera di questa alla Eurofer del 10 novembre 1981.
punto 43
Di conseguenza, va constatato che l'errore eventuale della Estel per quanto concerne il metodo dell'adeguamento di quote a norma dell'art. 10 della decisione n. 1831/81 non è scusabile e che la Commissione non ha violato il principio invocato.
punto 44
Anche tale mezzo va quindi disatteso.

SENTENZA › In diritto › Sulla riduzione dell'ammenda

punto 45
La Estel fa valere a questo proposito che circostanze particolari, proprie al caso di specie, giustificherebbero una riduzione dell'ammenda all'importo che la Corte riterrà adeguato.
punto 46
Essa sostiene in particolare che la Commissione sarebbe tenuta a prendere in considerazione le circostanze attenuanti, la gravità dell'infrazione commessa e il grado di responsabilità, non solo a norma dell'art. 12, 2o comma, della decisione n. 1831/81, ma anche a norma del 1o comma di quest'ultima, e che essa avrebbe dovuto agire di conseguenza nel caso di specie.
punto 47
La Commissione è invece del parere che tale mezzo sia anch'esso infondato in quanto l'art. 12, 1o comma, della decisione n. 1831/81 non le lascerebbe, in ordine ali applicazione dell'ammenda, alcun margine discrezionale che le consenta di tener conto di elementi soggettivi quali il grado di colpa, talune circostanze particolari o la gravità dell'infrazione.
punto 48
Per quanto concerne il preteso carattere automatico dell'ammenda, la Corte rinvia alla sua giurisprudenza costante secondo la quale la Commissione ha la facoltà e persino l'obbligo, in casi eccezionali, di graduare l'importo delle ammende in relazione alle circostanze dell'infrazione e alla sua gravità.
punto 49
Tuttavia, nella fattispecie, la ricorrente non ha sufficientemente dimostrato in diritto 1 esistenza delle circostanze eccezionali che giustificano la riduzione dell ammenda. AI contrario, come la Corte ha constatato esaminando i mezzi precedenti, la Estel non può far valere, per quanto riguarda il quarto trimestre, ne la sua pretesa buona fede in ordine al proprio metodo di calcolo dell adeguamento della quota, né dubbi o incertezze in ordine al punto di vista della Commissione.
punto 50
Anche tale mezzo va quindi respinto.

SENTENZA › In diritto › Sull'insufficienza della motivazione

punto 51
A sostegno della domanda di annullamento, la Estel sostiene che la Commissione avrebbe violato l'art. 15 del trattato CECA omettendo di motivare sufficientemente la decisione litigiosa e l'importo dell'ammenda.
punto 52
Dai considerandi e dal contesto della decisione litigiosa risulta che la Commissione ha soddisfatto il requisito della motivazione per quanto concerne gli elementi sostanziali della decisione litigiosa. Per il resto, come la Corte ha piu volte sottolineato, essa non è tenuta a trattare, nella motivazione delle decisioni, le obiezioni che potrebbero eventualmente essere mosse nei confronti del suo punto di vista.
punto 53
Poiché la Commissione ha quindi fornito tutte le indicazioni necessarie perché la Estel potesse conoscere i propri diritti e la Corte esercitare il proprio sindacato, neppure tale mezzo è fondato.

SENTENZA › In diritto › Sulle spese

punto 54
A norma dell'art. 69, §2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 55
La Estel, essendo risultata soccombente, va condannata alle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (seconda sezione) dichiara e statuisce : 1o II ricorso è respinto. 2o La ricorrente è condannata alle spese.

Firme

Bahlmann Pescatore Due Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 17 maggio 1984. Per il cancelliere D. Louterman amministratore Il presidente della seconda sezione K. Bahlmann

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