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Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale

Testo in vigore al

Art. 42 Trasmissione a distanza di copia di atti

1. Il rilascio di copie di atti del procedimento, nei casi previsti dalla legge, puo' avvenire mediante la trasmissione a distanza con mezzi tecnici idonei, previo accertamento della legittimazione del richiedente. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 43 Autorizzazione al rilascio di copia di atti

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 116 comma 2 del codice non e' richiesta nei casi in cui e' riconosciuto espressamente al richiedente il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati di atti.

Art. 44 Comunicazione delle dichiarazioni e richieste di persone detenute o internate

1. Le impugnazioni, le richieste e le altre dichiarazioni previste dall'articolo 123 del codice sono comunicate nel giorno stesso, o al piu' tardi nel giorno successivo, all'autorita' giudiziaria competente mediante estratto o copia autentica, anche per mezzo di lettera raccomandata. Nei casi di speciale urgenza, la comunicazione puo' avvenire anche con telegramma confermato da lettera raccomandata ovvero mediante l'uso di altri mezzi tecnici idonei. In tal caso l'ufficio presso il quale l'atto si trova attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

Art. 45 Relazione nel procedimento in camera di consiglio

1. Nel procedimento in camera di consiglio davanti alle corti e ai tribunali, la relazione orale e' svolta, appena compiuti gli atti introduttivi, da un componente del collegio previamente designato dal presidente.

Art. 45-bis Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza

1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza e' disposta dal giudice con ordinanza o presidente del collegio con decreto m vato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-bis, commi 2, 3, 4 e 6.2733

Art. 46 Esecuzione dell'accompagnamento coattivo

1. Il provvedimento che dispone l'accompagnamento coattivo e' trasmesso, a cura della cancelleria o della segreteria dell'autorita' giudiziaria che lo ha emesso, all'organo che deve provvedere alla esecuzione. Copia del provvedimento e' consegnata all'interessato.

Art. 47 Revoca della condanna pecuniaria inflitta alle persone non comparse

1. La condanna al pagamento di una somma a norma dell'articolo 133 del codice e' revocata con ordinanza dal giudice quando sono ritenute fondate le giustificazioni addotte dall'interessato.

Art. 48 Cancellature, variazioni e aggiunte negli atti

1. Le cancellature che occorre eseguire nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti, nei verbali o in altri atti del procedimento sono fatte in modo da lasciare leggere le parole cancellate.

2. Alle variazioni e alle aggiunte che occorre eseguire prima della sottoscrizione si provvede con postille, che devono essere approvate.

Art. 49 Conservazione dei nastri e dei supporti fonografici e audiovisivi

1. I nastri e i supporti contenenti le riproduzioni fonografiche o audiovisive sono racchiusi in apposite custodie numerate e sigillate.

2. Ciascuna custodia, a sua volta, e' racchiusa in un involucro, sul quale e' trascritto il numero della custodia e sono indicati gli estremi del procedimento e le generalita' delle persone alle quali si riferiscono le riproduzioni nonche' la data in cui le singole riproduzioni sono state effettuate.

3. Al fine di evitarne il deterioramento, i nastri e i supporti possono essere conservati anche in contenitori separati dagli atti processuali.

Art. 50 Redazione del verbale in forma stenotipica o con altro strumento meccanico

1. Quando il verbale e' redatto in forma stenotipica o con altro strumento meccanico, esso puo' essere formato da piu' ausiliari o da piu' tecnici autorizzati a norma dell'articolo 135 del codice, ciascuno dei quali lo sottoscrive per la parte di rispettiva competenza.

2. Se lo strumento meccanico impiegato non comporta la immediata impressione di caratteri comuni di scrittura, il relativo nastro e' sottoscritto dai soli verbalizzanti.

Art. 51 Personale tecnico impiegato per la documentazione degli atti

1. Quando rileva l'esigenza di avvalersi di personale tecnico estraneo all'amministrazione dello Stato per la documentazione degli atti, nei casi previsti dagli articoli 135 comma 2, 138 comma 2 e 139 comma 4 del codice, l'autorita' giudiziaria ne fa richiesta al capo dell'ufficio giudiziario perche' provveda alla scelta del personale idoneo.

2. Al fine indicato nel comma 1 il capo dell'ufficio giudiziario e' autorizzato a stipulare uno o piu' contratti trimestrali, prorogabili per un periodo non superiore a un anno, con imprese di servizi specialistici, aventi sede, di regola, nella circoscrizione dell'ufficio giudiziario medesimo.

3. Ai contratti si applicano le disposizioni dell'articolo 7 comma 1 della legge 3 ottobre 1987 n. 401. Il parere sulla congruita' della spesa e' espresso dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente.

Art. 52 Citazione dell'interprete

1. Con il provvedimento di nomina e' disposta la notificazione all'interprete del relativo decreto di citazione. Nei casi urgenti l'interprete puo' essere citato anche oralmente per mezzo dell'ufficiale giudiziario o della polizia giudiziaria.

Art. 53 Sanzione pecuniaria inflitta all'interprete nel corso delle indagini preliminari

1. Nel corso delle indagini preliminari, quando si verifica l'ipotesi prevista dall'articolo 147 comma 2 del codice, il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari di provvedere all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Art. 54 Copie degli atti da notificare

1. Quando l'atto da notificare viene trasmesso all'ufficiale giudiziario, questi deve formarne un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

2. Tengono luogo dell'originale le copie, trasmesse con mezzi tecnici idonei, quando l'ufficio che ha emesso l'atto attesta, in calce ad esso, di aver trasmesso il testo originale.

3. Quando la notificazione viene eseguita a mezzo della polizia giudiziaria, l'atto e' trasmesso all'ufficio di polizia competente per territorio con numero di copie uguale a quello dei destinatari della notificazione.

Art. 55 Modalita' di attuazione delle notificazioni urgenti a mezzo del telefono o del telegrafo

1. Alla spedizione del telegramma previsto dall'articolo 149 commi 4 e 5 del codice provvede la cancelleria o la segreteria.

2. La copia e la ricevuta di spedizione del telegramma e il testo del fonogramma previsto dall'articolo 149 comma 2 del codice, con l'indicazione della persona che lo trasmette, di quella che lo riceve, dell'ora e del giorno di trasmissione, sono allegati agli atti del procedimento a cura della cancelleria o della segreteria.

Art. 56 Notificazione a mezzo posta effettuata dal difensore

1. Ai fini previsti dall'articolo 152 del codice, il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata documenta tale spedizione depositando in cancelleria copia dell'atto inviato, attestandone la conformita' all'originale, e l'avviso di ricevimento.

2. Il difensore indica altresi' se l'atto e' stato spedito in busta chiusa o in piego.

Art. 57 Rifiuto di ricezione dell'atto notificato all'imputato detenuto

1. Gli atti che l'imputato detenuto si e' rifiutato di ricevere e che devono essere consegnati al direttore dell'istituto a norma dell'articolo 156 comma 2 del codice sono inseriti nel fascicolo personale del detenuto. Se l'imputato richiede che gli atti depositati gli siano consegnati, della consegna e' fatta menzione in apposito registro.

Art. 58 Informazione all'imputato detenuto legittimamente assente

1. Il direttore dell'istituto annota nel registro indicato nell'articolo 57 data, ora e modalita' dell'informazione prevista dall'articolo 156 comma 2 del codice.

Art. 59 Secondo accesso per la prima notificazione all'imputato non detenuto

1. Nel caso previsto dall'articolo 157 comma 7 del codice, nella relazione di notificazione e' indicata anche l'ora in cui sono avvenuti gli accessi. In caso di mancanza o inidoneita' delle persone indicate nell'articolo 157 comma 1 del codice, il secondo accesso deve avvenire in uno dei giorni successivi e in orario diverso da quello del primo accesso.

Art. 60 Informazione dell'avvenuta notificazione all'imputato in servizio militare

1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell'articolo 158 del codice annota data, ora e modalita' in apposito registro.

Art. 61 Documentazione delle nuove ricerche dell'imputato

1. La polizia giudiziaria, in caso di nuove ricerche disposte a norma dell'articolo 159 del codice, ne fa relazione all'autorita' richiedente, indicando i luoghi in cui le ricerche sono state svolte, gli ufficiali e gli agenti che le hanno eseguite, i nomi dei familiari dell'imputato reperiti e le notizie dagli stessi fornite circa il luogo in cui il loro congiunto si trova.