Sez. L, Sentenza n. 3173 del 14/03/1992 (Rv. 476281 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Omesso esame di documenti - Rilevanza - Condizioni.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere
Ai fini del sindacato di legittimità, in relazione alla censura di omesso esame di documenti dedotta dal ricorrente per cassazione, è necessario che, tra la documentazione che si afferma non esaminata e la soluzione data alla controversia dalla sentenza impugnata, sussista un rapporto di causalità logico-giuridica tale da far ritenere, attraverso un giudizio di certezza, che detta documentazione - che il ricorrente ha l'onere di indicare esplicitamente nella sua consistenza, identità ed efficienza - avrebbe potuto comportare, se fosse stata esaminata, una decisione diversa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)